La Regione Emilia Romagna ha esteso la possibilità di trasporto di salma a casa del commiato o ad obitorio, servizio mortuario di struttura sanitaria, dalla situazione ordinaria (e cioè tra comuni dello stesso territorio della regione) a comuni di regioni confinanti, purché in condizioni di reciprocità.
La norma, su cui qualche esperto ha pensato che potessero sopraggiungere motivi di costituzionalità , visto che eccede i confini regionali, è comunque inattiva finché non si attuino le condizioni di reciprocità e cioè, si ritiene, che sussista analogo provvedimento da parte di una o più regioni confinanti.
Altra questione che non è stata affrontata è la durata del trasporto, visto che in teoria si potrebbe partire ad es. da un comune della Romagna e arrivare con un trasporto di salma (a bara aperta e quindi con sacco a cerniera sempre aperta) ad es. in una casa funeraria o in in obitorio dell’Alto Veneto.
E’ inoltre da chiarire se il termine obitorio sia stato utilizzato in forma atecnica o secondo le definizioni proprie. Difatti vi è differenza tra obitorio e deposito di osservazione secondo quanto previsto dagli articoli rispettivamente 13 e 12 del DPR 285/1990, regolamento sttale di polizia mortuaria.
Di seguito il testo della innovazione legislativa:
LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 29 – DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2020
BOLLETTINO UFFICIALE n. 408 del 10 dicembre 2019
CAPO V – SANITA’
Art. 12 – Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 19 del 2004
1. Il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) è sostituito dal seguente:
“1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l’osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l’osservazione presso l’obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all’articolo 14, siti anche in altro Comune della Regione Emilia-Romagna o in Regione confinante a condizione di reciprocità.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale n. 19 del 2004 è sostituito dal seguente:
“3. La certificazione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma nell’ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna o in Comuni delle Regioni confinanti con il territorio regionale a condizione di reciprocità.”.