[Fun.News 3554] Banca dati nazionale delle disposizioni di anticipate di trattamento (DAT)

Con D.M. (Sanità) 10 dicembre 2019, n. 168 è stato approvato il “Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)”, in vigore dal 1° febbraio 2020.
La banca dati nazionale è stata istituita presso il Ministero della salute dall’art. 1, comma 418 L. 27/12/2017, n. 205, mentre con la L. 22/12/2017, n. 219 sono state dettate norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento.
La banca dati nazionale delle DAT è alimentata da:
(a) gli ufficiali di stato civile dei comuni di residenza dei disponenti, o loro delegati, inclusi gli ufficiali di stato civile delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero;
( b) i notai e i capi degli uffici consolari italiani all’estero, nell’esercizio delle funzioni notarili;
(c) i responsabili delle unità organizzative competenti nelle regioni che abbiano adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al S.S.N. e che abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle DAT.
L’accesso alla banca dati nazionale delle DAT, i cui dati possono essere diffusi esclusivamente in forma anonima ed aggregata. per le proprie funzionalità consente la consultazione dei documenti in essa contenuti, limitatamente ai seguenti soggetti:
a) il medico che ha in cura il paziente ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, attuare scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari, laddove per il disponente sussista una situazione di incapacità di autodeterminarsi;
b) il fiduciario, fino a quando conservi l’incarico;
c) il disponente.
I dati personali presenti nella Banca dati nazionale sono cancellati trascorsi 10 anni dal decesso dell’interessato.
In via transitoria, entro 60 giorni dall’attivazione della Banca dati nazionale, i soggetti alimentanti trasmettono al Ministero della salute un elenco nominativo delle persone che hanno espresso dichiarazioni anticipate di trattamento antecedentemente alla realizzazione della stessa Banca dati ed, entro 180 giorni dall’attivazione della Banca dati nazionale gli stessi trasmettono al Ministero della salute copie delle DAT dei disponenti.

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