Il Sindaco del Comune di Albino (BG), dopo aver chiarito che il suo Comune nulla ha previsto all’interno del Regolamento comunale in merito all’onerosità delle esumazioni ed estumulazioni”,ha posto alla locare sezione regionale della Corte dei Conti lombarda due quesiti in relazione agli oneri ad esse connessi:
i.) se il Comune sia comunque legittimato ad applicare delle tariffe a copertura delle spese sostenute o se la fattispecie rientri nella discrezionalità dell’ente;
ii.) sia possibile quantificare le spese di esumazione/estumulazione ordinarie all’interno delle tariffe di concessione cimiteriale di loculi e tombe, accantonando e/o utilizzando parte dell’importo per la gestione della rotazione degli stessi.
Con deliberazione 419 del 7 novembre 2019, la Corte dei Conti della Lombardia si è così espressa:
Sul servizio di esumazione e di estumulazione convergono dunque delle esigenze di igiene e di sanità pubblica e logistico-organizzative nella gestione degli spazi cimiteriali, una gestione di competenza del comune, che ne sopporta i relativi costi. La natura di servizio pubblico a pagamento a carico di privati (salvo i casi in cui le famiglie siano bisognose o non interessate al destino della salma, e i casi di intervento dell’autorità giudiziaria), è confermata sia riferendosi alla normativa nazionale, che a quella regionale, nel quadro delle disposizioni dell’art. 117 del TUEL.
In questo senso, paiono sussistere margini di autonomia nella decisione su come tradurre i costi in tariffe, anche in considerazione dell’assenza di corrispettivo a seguito di gratuità nei casi previsti.
Sarà quindi compito dell’Ente, nell’ambito della propria autonomia, valutare come tradurre i principi di diritto ora esposti in concreta scelta di gestione dei servizi cimiteriali, anche nei modi specifici in cui stabilire la tariffazione in relazione ai costi effettivamente sostenuti o da sostenere in prospettiva per le operazioni di esumazione e di estumulazione in modo da assicurarne l’equilibrio economico-finanziario.