Il 9/9/2019 la Struttura costituita presso il Dipartimento del Tesoro per l’attuazione della riforma del sistema delle partecipazioni pubbliche ha adottato una direttiva sulla separazione contabile, che definisce le regole per la rendicontazione delle voci economiche e patrimoniali delle società a controllo pubblico che svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme ad altre attività svolte in regime di economia di mercato.
Per garantire che non vi siano trasferimenti di risorse dalle attività economiche di interesse generale a quelle svolte in contesti di mercato concorrenziale, tali società sono tenute ad adottare e mantenere un sistema di contabilità analitica – su cui è chiamato ad esprimere un giudizio di conformità il soggetto incaricato della revisione legale dei conti – idoneo a rilevare le poste patrimoniali ed economiche, in maniera separata e distinta, per singole attività economiche e comparti (quello della produzione protetta e quello della produzione in economia di mercato).
Esse dovranno anche rendere pubbliche le risultanze relative al comparto della produzione protetta da diritti speciali o esclusivi, contestualmente ai documenti e agli allegati dei bilanci. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 – TUSP.
Di seguito una nota illustrativa sulla direttiva concernente la separazione contabile