Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 32, Suppl. del 9 agosto scorso è stata pubblicata la legge regionale 6 agosto 2019, n. 15 “Assestamento al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali”, che con l’articolo 17 apporta modifiche agli artt. 69, 71, 72 e 73 della L.R. 33/2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”, come recentemente modificati dalla LR 4/2019.
Diversi erano gli aspetti di criticità della L.R. Lombardia 4 marzo 2019 n. 4, di modifica del T.U. sanità lombardo 33/2009, concernenti il settore funerario. Alcuni sono stati risolti, altri permangono.
In particolare segnaliamo la previsione di cui all’art. 72, 4 co. del TU, che prima imponeva al comune di decesso di dare comunicazione del trasporto funebre, prima della partenza, al comune di destinazione, creando un sostanziale blocco di tutti i trasferimenti fuori orario d’ufficio dai defunti da casa privata o anche da RSA o altro alle case funerarie.
Ora basta che sia l’impresa funebre che intende effettuare il trasporto della salma a darne notizia ai vari soggetti pubblici interessati.
Auspicabile, vista la delicatezza del compito e degli obblighi scaturenti per gli incaricati di un pubblico servizio, che la Regione con norma di dettaglio, specifichi le modalità di comunicazione.
Nel frattempo è presumibile che la comunicazione sia valida se svolta dall’operatore funebre a mezzo di PEC, con l’indicazione di tutti gli elementi che consentano al soggetto controllore di svolgere il proprio compito.
Altro evidente errore sanato è quello sui precedenti obblighi in caso di cremazione di resti mortali, ora abrogati.
I resti mortali si potranno così cremare indipendentemente dal fatto che ci sia o meno nel cimitero insufficienza di sepoltura (art. 73, 4 co. TU).
Se queste pezze riparano errori dovuti anche alla difficoltà di approvazione di un numero esagerato di emendamenti in aula, le altre abrogazioni o aggiusti di legge vanno soprattutto nel senso di ridurre il conflitto con lo Stato.
C’è stata la eliminazione di norme dettagliate circa l’utilizzo dei cadaveri per finalità di studio (art. 71, co. 2, 3, 4 TU) e soprattutto l’eliminazione di attribuzione di competenze dalla regione all’ufficiale di stato civile (art. 73, 3, primo capoverso co. TU).
Resta quantomeno discutibile, se non illegittima, la possibilità del de cuius di esprimere la volontà di dispersione delle proprie ceneri sia in forma scritta che in forma orale.
Cosa che ci lascia perplessi visto che l’art. 2 della L.130/2001 prevede che la dispersione fatta nei modi diversi da quelli autorizzati dall’ufficiale di stato civile è sanzionata in base all’articolo 411 del codice penale.
Come faccia l’ufficiale di stato civile a garantire che l’espressione di volontà del de cuius in forma orale sia proprio vera, è cosa tutta da verificare. E, una volta disperse le ceneri, è ben difficile tornare indietro, se si trovano o provano postume volontà diverse.
Questi cambiamenti intervengono su disposizioni che sono state oggetto di impugnazione governativa davanti la Corte Costituzionale, a seguito della delibera del Consiglio dei ministri in data 23 aprile u.s., con ricorso n. 56 del 7 agosto u.s.
La nuova legge lombarda è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURL, cioè dal 10 agosto 2019.