Si segnala il recente parere emesso dal Servizio consulenza per la Regione Friuli Venezia Giulia, datato 25 giugno 2019, n. 10630, in tema di acquisizione o di dismissione da parte del Comune di quote della società partecipata ex art. 24, d.lgs. n. 175/2016.
Se ne riporta di seguito la sintesi, rimandando per la lettura integrale del parere al sito delal regione Friuli-Venezia Giulia cliccando su TESTO INTEGRALE
(1) L’acquisto di partecipazioni societarie da parte delle pp.aa. sottostà agli stringenti oneri motivazionali stabiliti dall’art. 5, D.Lgs. n. 175/2016, rimessi alla discrezionalità (e responsabilità) dell’ente, chiamato, tra l’altro, a dar conto della convenienza economica dell’operazione finanziaria e della sua compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. In particolare, ove si tratti di quote di società che svolgono attività analoghe a quelle svolte da altre società partecipate, qualora il processo di acquisto dovesse riuscire a realizzarsi, nel rispetto della rigorosa procedura dell’art. 5 richiamato, al momento della revisione periodica annuale delle partecipazioni, ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. n. 175/2016, dovrebbe ancora essere motivata la partecipazione al capitale di società che svolgono attività analoghe.
(2) Per quanto concerne la dismissione di partecipazioni in sede di revisione straordinaria, ex art. 24, D.Lgs. n. 175/2016, finalizzata ad eliminare quelle non strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, la giurisprudenza ha affermato che “Una volta che l’ente pubblico, esercitando la propria discrezionalità, abbia qualificato come non più strategica la presenza nel capitale di società affidatarie di servizi pubblici, si verifica una situazione equivalente al divieto di conservare partecipazioni azionarie”.