Come noto nel settore funebre, cimiteriale, obitoriale, possono rilevarsi situazioni in cui uno stesso tipo di rifiuto può essere classificato pericoloso o non pericoloso (ha cioé un codice a specchio).
La Corte di giustizia europea, con sentenza emessa da Sez. 10^, il 28/03/2019 relativa a cause riunite C-487/17 a C-489/17, ha stabilito che il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi (codice a specchio), ma la cui composizione non è immediatamente nota, deve, ai fini di tale classificazione, determinare detta composizione e ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi onde stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale.
Concretamente non deve ricercare qualunque sostanza pericolosa, ma quelle che ragionevolmente possano trovarsi nel rifiuto.
Deve però valere anche il principio di precauzione e cioé che, qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il detentore di un rifiuto che può essere classificato con codice a specchio si trovi nell’impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest’ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso.