Il Comune di Conselice, in provincia di Ravenna, aveva domandato a gennaio 2019 un parere all’Antitrust per una convenzione con le imprese funebri concernente la individuazione di funerali a prezzi contenuti per i propri cittadini.
L’Antitrust ha risposto affermativamente, con alcune condizioni.
Difatti l’Agcm ha sottolineato che, secondo il proprio stabile orientamento sulla regolazione dei servizi funebri, la convenzione che si intende stipulare deve essere in linea con i principi a tutela della concorrenza.
L’adesione richiesta alle imprese funebri deve essere “aperta e facoltativa” e le tariffe previste vanno intese come “massime” e “derogabili al ribasso”.
Inoltre, segnala ancora l’Authority, la determinazione dei prezzi per i funerali standard deve avvenire sulla base di un’analisi di mercato che “tenga conto delle dinamiche competitive presenti nel mercato delle onoranze funebri”.
Il Comune di Conselice, entro 45 giorni dalla ricezione del parere, dovrà comunicare all’Antitrust le decisioni prese a seguito delle sue considerazioni.
Di seguito il parere per esteso.
AS1578 – COMUNE DI CONSELICE (RA) – PRESTAZIONE DI SERVIZI FUNEBRI TIPO A PREZZI CONTENUTI
Roma, 13 marzo 2019
Comune di Conselice (RA)
Con riferimento alla richiesta di parere concernente la possibilità, per l’Amministrazione Comunale di Conselice, di stipulare una Convenzione con le imprese di onoranze funebri per l’esecuzione di servizi funebri “tipo” a prezzi contenuti, pervenuta in data 30 gennaio 2019, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90, nella sua riunione del 7 marzo 2019, ha inteso formulare le seguenti considerazioni. In particolare, l’Autorità ricorda che, secondo il proprio orientamento sulla regolazione dei servizi funebri (1), affinché convenzioni come lo schema proposto dal Comune di Conselice siano in linea con i principi a tutela della concorrenza, occorre che l’adesione alla stessa sia aperta e facoltativa e che le tariffe previste siano intese come tariffe massime, derogabili al ribasso.
L’Autorità auspica, inoltre, che la determinazione dei prezzi avvenga sulla base di un’analisi di mercato che tenga conto delle dinamiche competitive presenti nel mercato delle onoranze funebri.
L’Autorità invita a comunicare, entro un termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del presente parere, le determinazioni assunte con riguardo a quanto evidenziato nel presente parere.
Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/1990.
Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all’Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.
IL PRESIDENTE f.f.
Gabriella Muscolo
(1) Cfr. parere del 3 maggio 2012, Comune di Piacenza – Stipula accordo con le imprese di onoranze funebri (AS984), in Boll. 36/2012; parere del 14 giugno 2013, Comune di Tavagnacco (UD)- servizi funebri a tariffe agevolate (AS1056), in Boll. n. 24/2013; parere 19 aprile 2017, Comune di S. Agata sul Santerno/Servizi funebri “tipo” a prezzi contenuti (AS1377) in Boll. n. 21/2017.