[Fun.News 3426] Pubblicata la riforma lombarda del settore funerario. In vigore dal 9 marzo 2019

La legge regione Lombardia 4 marzo 2019, n. 4 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità): abrogazione del Capo III ‘Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali’ del Titolo VI e introduzione del Titolo VI bis ‘Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre’” è in vigore da sabato 9 marzo 2019, visto che è stata pubblicata sul Supplemento n. 10 del BURL, in data 8/3/2019.
La legge è composta di 4 articoli, ma quelli più rilevanti sono l’art. 1 che sostituisce la precedente norma regionale (33/2009) e l’art. 2 che contiene le disposizioni transitorie e finali.
Concretamente viene introdotto un Titolo specifico alla legge sanitaria regionale, che è denominato “Titolo VI bis – Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria e attività funebre”.
Il titolo è composto da 13 articoli. Per diverse parti la norma diventa pienamente applicabile dopo la variazione del regolamento regionale esistente.

Art. 67 (Oggetto)
Art. 67 bis (Definizioni)
Art. 68 (Attività di medicina legale e di polizia mortuaria)
Art. 69 (Adempimenti conseguenti al decesso)
Art. 70 (Osservazione delle salme e trattamenti sui cadaveri)
Art. 71 (Prelievo di cornea, presso l’abitazione del deceduto, a scopo di trapianto terapeutico e utilizzo di cadaveri per finalità di studio)
Art. 72 (Trasporto funebre)
Art. 73 (Cremazione e dispersione delle ceneri)
Art. 74 (Attività funebre)
Art. 74 bis (Centri servizi)
Art. 74 ter (Obblighi di comunicazione)
Art. 75 (Cimiteri e spazi per i funerali)
Art. 76 (Regolamento di attuazione)
Art. 77 (Sanzioni)

Segue poi l’articolo 2 che così recita:
Art. 2 (Disposizioni transitorie e finali)
1. La Giunta regionale adegua il regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali) entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Le imprese che già esercitano l’attività funebre si adegua- no alle disposizioni del Titolo VI bis, come introdotto dalla presen- te legge, entro sei mesi dalla sua pubblicazione.
3. Per le case funerarie, già previste nei piani di governo del territorio comunali e per le quali sia depositata apposita istanza di attuazione secondo la normativa vigente entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, restano salve le disposizioni precedenti.

Il testo della LR 4/2019 è già disponibile sul sito www.funerali.org, nell’apposita area dedicata alla normativa regionale.

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