La Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, individuata con DM 16 maggio 2017 quale Struttura per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull’attuazione del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, c.d. TUSP), sta curando la predisposizione di una direttiva sulla separazione contabile, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del citato Testo unico.
La direttiva sulla separazione contabile è rivolta alle società a controllo pubblico che svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato (art. 6, comma 1, del TUSP).
Ferma restando l’obbligatorietà della separazione contabile di cui al citato art. 6, comma 1, del TUSP, lo schema di direttiva predisposto definisce le regole per un sistema di rendicontazione delle voci economiche e patrimoniali, al fine di evitare il trasferimento incrociato di risorse tra attività protette da diritti speciali o esclusivi e attività svolte in regime di economia di mercato.
Per acquisire valutazioni, osservazioni e suggerimenti, il MEF sottopone a consultazione pubblica lo schema di direttiva.
Attraverso la pubblica consultazione, i soggetti interessati sono invitati a comunicare alla Struttura gli eventuali sistemi di contabilità separata già adottati, in virtù di altre disposizioni normative ed ogni ulteriore osservazione sul testo della direttiva.
A tal fine, sono disponibili lo schema di direttiva oggetto di consultazione e una nota illustrativa dell’articolato della medesima direttiva.
Le osservazioni potranno pervenire entro l’11 febbraio 2019 al seguente indirizzo di posta elettronica dir8.dt.monitoraggio@mef.gov.it specificando come oggetto della e-mail “Consultazione pubblica schema di direttiva sulla separazione contabile”.
La consultazione è curata dall’Ufficio V della menzionata Direzione VIII.
I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato come richiesta di non divulgare i commenti inviati.