Non c’è equiparazione per l’insediamento diuna casa del commiato ad una sede di impresa funebre, in Puglia.
E, quindi, non si può aprire una “casa del commiato” nel centro di una città come fosse un’attività commerciale.
Nella fattispecie la sala del commiato non può essere autorizzata se contrari i condomini di uno stesso palazzo.
Lo ha stabilito il Tar Lecce con una sentenza del 20/6/2018 n. 01178/2018 con la quale ha rigettato il ricorso di un imprenditore funebre che si era visto negare l’approvazione del progetto da parte del Comune di Maglie.
La sentenza si dilunga a valutare la natura della casa del commiato (struttura funeraria soggetta a zona di rispetto, per cui prevedere, all’occorrenza specifica deroga).
Difatti la casa del commiato è una struttura destinata ad ospitare le salme prima del funerale, per consentire il cordoglio ed estremo saluto a chi non abbia una adeguata disponibilità di conservazione ed onoranza nella propria abitazione privata o abbia necessità di organizzare cerimonie di commiato laiche o di religioni diverse.
In questo caso, il progetto prevedeva l’apertura della struttura in pieno centro abitato al piano terra di uno stabile.
Tali case “non possono essere equiparate alle agenzie funebri – spiega il Tar – che svolgono, all’interno dei locali che occupano, attività meramente amministrativa o, al più di vendita di casse e urne, ma certamente non custodiscono o espongono salme”.
Il testo della sentenza è reperibile cliccando Casa commiato Maglie o nell’Area Sentenze del sito www.funerali.org