[Fun.News 3322] Gli sfalci e il verde cimiteriale rischia di vedere ricambiate le norme

Nell’esercizio del potere di segnalazione al Parlamento l’Antitrust nella riunione del 15/5/2018, ha formulato alcuni rilievi riguardo alle possibili distorsioni della concorrenza derivanti dalla modifica all’articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152/2006 (Testo Unico Ambiente) per effetto della legge 28 luglio 2016, n. 154, che ha ampliato il novero dei residui vegetali esclusi dal regime dei rifiuti.
L’intervento (AS1512) origina da una segnalazione del Consorzio Italiano Compostatori che lamenta l’iniqua differenziazione prevista, in un disciplinare di gara per l’affidamento dei servizi di cura del verde pubblico di un Comune, per il conferimento degli scarti vegetali agli impianti di compostaggio rispetto al conferimento degli stessi scarti negli impianti a biomasse o all’utilizzo diretto in agricoltura.
L’Autorità, prendendo spunto dalla segnalazione ricevuta, chiede una revisione della disciplina in materia di esclusione dalla nozione di rifiuto degli scarti vegetali derivanti dalla cura del verde pubblico e privato.
Anche il settore cimiteriale è interessato da questa segnalazione,visto che L’Autorità auspica l’opportunità di abrogare l’attuale lettera f) del comma 1 dell’articolo 185 del decreto legislativo n. 152/2006, allineandone i contenuti a quanto previsto dalla pertinente normativa comunitaria per eliminare potenziali effetti distorsivi nei mercati del trattamento degli scarti vegetali.

Si rammenta che la lettera f) del comma 1 dell’art. 185 citato prevede:
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: ……
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all’articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

e la lettera e) dell’art. 184, comma 2 prevede:
2. Sono rifiuti urbani:
… omissis …
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

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