Con l’articolo 9 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 36, pubblicata in B.U.R. n. 50, supplemento del 15 dicembre 2017, presente anche in banca dati normativa del sito www.funerali.org, la regione Lombardia ha modificato gli artt. 74, 76 e 77 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33, sostituendo il previgente regime autorizzatorio per l’esercizio dell’attività funebre con la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A).
Il privato interessato può iniziare immediatamente l’attività segnalata, senza dover attendere il consenso preventivo dell’amministrazione comunale, perché è la legge stessa che lo legittima.
Al Comune spetta il compito di avviare i controlli in ordine alla conformità alla legge, attivando i poteri di intervento ex post dal contenuto repressivo, inibitorio o conformativo.
In materia esisteva anche una interpretazione ANCI di qualche anno or sono e circolari SEFIT.
Era la stessa ANCI, nella interpretazione riguardante proprio l’attività funebre, a specificare che quando l’amministrazione si limita ad un accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, senza possibilità di esercizio di discrezionalità, è legittimo applicare la disciplina della S.C.I.A.
Se prima era una interpretazione di norma ora, in Lombardia, è proprio la legge a specificarlo.