Il Ministero della salute ha conferito parziali competenze alle regioni per le autorizzazioni di cui all’art. 31 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (vds. Circolare Ministero della salute prot. DGPRE n. 36158-P dell’11/12/2015).
A seguito di tale conferimento la regione Friuli Venezia Giulia ha rinnovato per anni 5, a partire dall’11/7/2017, l’autorizzazione all’uso di cassa in materiale polipropilene (PP), sostitutiva dello zinco, nei soli casi di tumulazione stagna e per trasporti al di sotto dei 100 chilometri, fatte salve le situazioni inibite (in caso di decesso per malattie infettivo-diffusive, uso di valvole riduttrici di sovrappressione già autorizzate). Detta autorizzazione è valida per l’intero territorio nazionale.
Con la stessa autorizzazione la regione Friuli Venezia Giulia ha permesso, in via sperimentale, l’uso di detto manufatto anche per trasporti di defunti oltre i 100 chilometri di distanza, pur sempre destinati solo a tumulazione stagna.
L’uso di detto manufatto in polipropilene (PP) è inibito in caso di inumazione e cremazione.
Allo stato delle attuali conoscenze non è dato conoscere il comportamento di tale manufatto sia per il processo di decomposizione cadaverica sia per la stessa degradazione dei materiali che lo compongono nel breve, nel medio come nel lungo termine.
La SEFIT ha emanato una circolare in proposito, destinata ai propri associati, che specifica il comportamento da tenersi in caso di estumulazione con successivo avvio a inumazione o a cremazione.
Inoltre osserva come:
– la cassa in polipropilene (PP), nei confronti di quella di zinco, sia maggiormente resistente agli urti e anche alle sovrappressioni interne, nonché maggiormente performante per quanto concerne eventuali rotture con fuoriuscite di liquami;
– diversamente, al momento, risulta problematica la fase di raccolta e smaltimento come rifiuto da estumulazione, per la dimensione e la rigidezza dell’oggetto, contrariamente alla maggiore semplicità di trattamento della controcassa di zinco, più facilmente riducibile come dimensioni e all’avvio a recupero.
È plausibile infine, nel caso di utilizzo di simili controcasse, per le problematiche sopra evidenziate, una specifica valutazione tariffaria delle operazioni connesse, che tengano in debito conto gli oneri economici corrispondenti.