[Fun.News 3300] La detrazione per le spese funebri

Da un paio di anni sono cambiate le norme che regolamentano el detrazioni per spese funebri.
Resta sempre il vecchio tetto (arrotondato per la precisione a 1.550 euro) e quindi stiamo parlando di un beneficio limitato per il dolente che intende portare in detrazione la cifra pagata, visto che gli viene riconosciuta, nell’anno dell’esborso di cassa, una detrazione pari al 19% della somma pagata, cioé al massimo 294,50 euro per funerale.

Giova ricordare la norma che sta dietro questa detrazione, cioé l’articolo 15, comma 1, lett. d), Tuir che appunto prevede la possibilità di detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% delle “spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse”.
La norma, così come modificata dalla Legge di Stabilità 2016, prevede, già a decorrere dal 2015 la possibilità di detrarre le spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse, mentre l’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore ad euro 1.550, anche se più soggetti sostengono la spesa.
Come indicato nella circolare 7/E/2017 le spese funebri devono rispondere ad un criterio di attualità rispetto all’evento cui sono finalizzate e sono pertanto escluse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione di future onoranze funebri.
Fra le spese funebri detraibili possono rientrare:
le prestazioni di trasporto funebre, acquisto di bara, e sepoltura, l’importo corrisposto per il necrologio funebre; la spesa per i fiori.
La detrazione spetta anche:
– per spese sostenute per soggetti non fiscalmente a carico del contribuente
– se le spese relative allo stesso defunto siano sostenute da più soggetti
– se il pagamento è ripartito in più anni.
Per quanto riguarda la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione le spese funebri queste dovranno essere documentate da apposite fatture (o ricevute fiscali) riconducibili al funerale rilasciate dai soggetti percettori che riportano la spesa sostenuta.
In una vecchia circolare ministeriale viene precisato che la spesa funebre va portata in detrazione dal soggetto che l’ha sostenuta e può conseguentemente essere anche detratta da più soggetti ancorché il documento contabile (ricevuta o fattura quietanzata) sia intestato o rilasciato ad una sola persona, a condizione che nel documento contabile originale sia annotata una dichiarazione di ripartizione della spesa sottoscritta dallo stesso intestatario del documento.
In questa ipotesi, i singoli partecipanti alla spesa allegheranno alla propria dichiarazione annuale dei redditi la fotocopia del documento.
Nel modello 730/2018 le spese funebri sostenute nell’anno 2017 per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse, vanno indicate nei righi da E8 – E10 utilizzando il codice “14”.
Come precisato anche nelle istruzioni ministeriali, nel caso di più eventi occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.
Nel rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 14 nella sezione “oneri detraibili” della Certificazione Unica.

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