Torniamo sull’argomento (si veda anche la [Fun.News 3263]) poiché è recente la emanazione della circolare SEFIT n.1007/2018/DG del 26 Gennaio 2018, avente ad oggetto: "Regione Veneto – Art. 40 L. R. 29 dicembre 2017, n. 45, modificante l’art. 25 L. R. 4 marzo 2010, n. 18 e s.m.", che ha analizzato in dettaglio gli effetti della recente normativa veneta e fornito agli associati le prime linee di indirizzo, in attesa che la Regione emani il provvedimento di G.R. attuativo della legge.
La nuova normativa, che modifica per la sola regione Veneto quanto stabilito all’art. 7 D.P.R. 285/90, indica che su richiesta entro 24 ore dall’espulsione (salvo diverso periodo temporale stabilito dalla Regione) del o dei genitori, dei parenti più prossimi (2^ grado) si provveda a sepoltura o cremazione di prodotti abortivi.
In caso di mancata attivazione nei termini dei parenti è l’Asl territorialmente competente a farsi carico di tutti i prodotti abortivi, a fini di sepoltura/cremazione. E le ripercussioni maggiori si avranno nei Comuni sede di punti parto o reparti di ostetricia, nel Veneto.
Si tratta di almeno 10.000 casi all’anno.
I contenuti della circolare SEFIT, che analizza aspetti tecnici, amministrativi e individua pure alcune criticità per le quali è opportuno che la Regione fornisca delucidazioni, sono reperibili on-line.
SEFIT ha chesto e ottenuto un incontro con i vertici della Regione Veneto per valutare gli effetti del provvedimento sulle strutture cimiteriali e di cremazione venete.