A margine dell’approvazione del Collegato alla Legge di Stabilità 2018 della Regione Veneto il consigliere Massimiliano Barison (FI) ha espresso soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento presentato assieme alla collega Donazzan perché venisse prevista la sepoltura dei bimbi mai nati, un gesto di un valore immenso per le tante famiglie che subiscono la tragica esperienza della morte in grembo di un figlio.
Il testo dell’emendamento è stato recepito nell’articolo 40 della L.R. Veneto 29 dicembre 2017, n. 45 Collegato alla legge di stabilità regionale 2018 (in Bur Veneto n. 128 del 29/12/2017) e di seguito viene integralmente riportato:
Art. 40 – Modifiche alla legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria".
1. Al comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 le parole: "al seppellimento" sono sostituite dalle parole: "alla inumazione, alla tumulazione" e le parole: "i genitori" sono sostituite dalle parole: "il genitore, i genitori o i parenti fino al secondo grado".
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. Le aziende ULSS ad ogni prenotazione di una procedura di revisione strumentale/farmacologica della cavità uterina sono tenute a rendere note, mediante appositi opuscoli informativi o altro materiale appositamente redatto, le facoltà di cui ai commi 1 e 2, indicando i termini entro cui effettuare la richiesta.
2 ter. Ad ogni aborto, verificatosi in una struttura sanitaria accreditata, anche quando l’età presunta del concepito sia inferiore alle ventotto settimane, nel caso in cui il genitore o i genitori non provvedano o non lo richiedano, l’inumazione, la tumulazione o la cremazione è disposta, a spese dell’azienda ULSS, in una specifica area cimiteriale dedicata o nel campo di sepoltura dei bambini del territorio comunale in cui è ubicata la struttura sanitaria. A tali fini i prodotti abortivi o del concepimento sono riposti in una cassetta, che può contenere uno o più concepiti, secondo il criterio della data in cui è avvenuta la procedura di revisione strumentale/farmacologica della cavità uterina. Tale data è indicata sulla cassetta.".
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce criteri, modalità e termini per l’attuazione del presente articolo, ed in particolare del comma 2 ter dell’articolo 25 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, così come introdotto dal presente articolo, individuando, altresì, le caratteristiche delle aree cimiteriali, in cui possono essere inumati i concepiti di età presunta inferiore alle ventotto settimane.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2018, si fa fronte con le risorse della Missione 12 "Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.