[Fun.News 3262] E’ in vigore dal 31 gennaio 2018 la legge sul biotestamento

La G.U. del 16 gennaio 2018 ha pubblicato la “nuova” legge sul consenso informato e sulle D.A.T. (Disposizioni Anticipate di Trattamento), altresì note come bio-testamento. Si tratta della L. 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento", che entra in vigore il 31 gennaio 2018.
Il testo è reperibile cliccando: L. 219/2017

Non si entra nel merito in questa News della parte di legge che riguarda il consenso informato, bensì su quella che incide sui DAT, cioé sugli aspetti del bio-testamento.
Preliminarmente approfondiamo la questione dell’idratazione e della nutrizione artificiale, dell’accanimento terapeutico e della sedazione palliativa profonda.
La discussione precedente alla legge verteva sul fatto se la nutrizione artificiale e l’idratazione fossero da considerarsi "trattamento sanitario" e quindi rifiutabile da un paziente o se fossero "sostentamento ordinario di base" e quindi non rifiutabile da un paziente, in vbase ad un parere del Comitato di Bioetica del 2005.
La L. 219/2017 sui DAT ha chiarito che si tratta di trattamento sanitario, con ciò che ne consegue.

Non esiste una definizione condivisa di accanimento terapeutico. Il secondo comma dell’articolo 2 della legge approvata si limita a una minima definizione nel solo circoscritto ambito dei pazienti con “prognosi infausta a breve termine” o di “imminenza della morte” e lo individua nella “ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati”.
Difficile in questi casi non concordare con chi autorevolmente ha affermato che è “oggettivamente accanimento terapeutico tutto ciò che non è voluto dal paziente” (Mori M., Il caso Eluana Englaro, Pendragon, 2008).

L’articolo 2 della legge interviene anche istituzionalizzando la pratica della sedazione continua profonda.
Devono essere presenti tre condizioni contestuali: malattia inguaribile in uno stato avanzato, imminenza della morte e presenza di uno o più sintomi refrattari. La pratica, ovviamente, necessita del consenso del paziente.

Le DAT sono un atto formale. Non solo richiedono la necessaria forma scritta – o misure come la videoregistrazione da considerarsi equivalenti – ma devono essere redatte per atto pubblico o scrittura privata autenticata o anche la mera scrittura privata presso il Comune di residenza laddove questo abbia istituto l’apposito registro.
Ogni persona potrà dunque esprimere attraverso le disposizioni anticipate di trattamento in “previsione di una futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte”.
Le DAT possono essere redatte da chiunque in previsione di una futura incapacità che potrebbe non verificarsi mai. Diversa, invece, è la pianificazione anticipata delle cure che prevede uno stato di malattia “cronica e invalidante “ già instaurato e “caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta”. La pianificazione, viene specificato, una volta effettuata è vincolante.

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