Si rende noto il contenuto della sentenza del Tar Molise 3 ottobre 2017, n. 331, con la quale viene esclusa la possibilità di aumento delle quote societarie detenute da un Ente Locale (nella fattispecie una Regione) in una attività ritenuta non capace di perseguire le finalità istituzionali (essendo attività imprenditoriale produttiva).
L’art. 3, comma 27, l. 24 dicembre 2007, n. 244 osta a che un ente pubblico, anche se a finalità generale come è la Regione, possa decidere di aumentare la propria partecipazione ad una società che possiede uno Zuccherificio, non essendo sufficiente a tal fine la finalità di conservare sia il livello occupazionale sia una importante risorsa produttiva.
Preliminarmente il Tar ha dichiarato la propria giurisdizione, avendo la controversia ad oggetto la delibera con cui un ente pubblico stabilisce di deliberare un aumento di capitale e di sottoscriverlo, nell’esercizio della sua capacità di diritto privato.
Nel merito, il Tar ha chiarito che riconoscere la coincidenza tra siffatti obiettivi e le finalità istituzionali significherebbe abilitare gli enti territoriali a finalità generali, come le Regioni, a porre in essere tutti i possibili interventi pubblici di salvataggio di realtà produttive locali, determinando nella sostanza, al netto della disciplina sugli aiuti di Stato, un impegno per la finanza pubblica difficilmente sostenibile e certamente contrario alla ratio sottesa all’art. 3, comma 27, l. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e alla puntuale direzione di rigore finanziario riflessa anche nel nuovo art. 81 Cost..
Ha aggiunto il Tar che obiettivo della disposizione contenuta nella l. finanziaria 2008 sarebbe (anche) quello di eliminare l’esposizione degli enti locali al rischio imprenditoriale, limitandone l’attività all’esercizio delle funzioni di amministrazione attiva. Su tale base, è stato affermato, allora, che l’art. 3, comma 27, l. n. 244 del 2007 consentirebbe la costituzione di nuove società per lo svolgimento di “attività istituzionali” dell’ente medesimo e non per attività [soltanto] “collegate” in qualsiasi modo ad attività istituzionali (Corte Conti, sez. reg. contr. Sardegna, 29 marzo 2012, n. 28).
Ne consegue la necessità di apprezzare in concreto il nesso di strumentalità necessaria tra le partecipazioni detenute da ciascun ente e l’esercizio delle funzioni amministrative ad esso normativamente attribuite.