La Regione Campania ha assunto 3 provvedimenti, in attuazione della legislazione regionale vigente, che sono dirompenti per la organizzazione del settore funebre campano, in quanto sono estremamenti chiari sia nei requisiti strumentali, strutturali e del personale occorrenti per effettuare funerali in regione, o anche una sola parte dell’attività funebre.
Nel senso che occorre un titolo abilitativo del Comune in cui ha sede l’impresa funebre per svolgere anche il solo trasporto funebre o la sola attività di agenzia d’affari, o anche vendere una bara in occasione di un funerale.
Di seguito si richiamano gli specifici provvedimenti, pubblicati sul BUR Campania del 1/12/2017, n. 86, il cui testo può essere scaricato anche dall’Area Norme regionali del sito www.funerali.org:
Delibera della Giunta Regionale n. 731 del 27.11.2017 – APPROVAZIONE “LINEE DI PROGRAMMA PER IL RILASCIO DELL’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ FUNEBRI E PER IL RELATIVO SVOLGIMENTO” e relativo Allegato
Delibera della Giunta Regionale n. 732 del 27.11.2017 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO REGIONALE DEGLI ESERCENTI L’ATTIVITA’ FUNEBRE E DEGLI OPERATORI FUNEBRI e relativo Allegato.
Delibera della Giunta Regionale n. 733 del 27.11.2017 – “APPROVAZIONE DEI REQUISITI STRUTTURALI E DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE CASE FUNERARIE E DELLE SALE DEL COMMIATO” e relativo Allegato
Si tratta di norme chiare con correlate sanzioni in caso di inadempimento e istituzione di apposito registro regionale sia delle imprese che delle aggregazioni di imprese, come pure del personale operante in tali imprese.
Insomma, una vera rivoluzione per la Campania, che nell’annoso dibattito in corso a livello nazionale tra Federazioni di imprese funebrei, sceglie la strada del rigore e al tempo stesso imbocca quella del ritorno all’autorizzazione comunale per poter operare come impresa funebre.
Si tratta di una forzatura rispetto alla Bolkestein, ma tutto sommato fatta a fin di bene.
Come pure forzature sono l’assegnazione allo stato civile del compito di autirizzare oltre la inumazione o la tumulazione, pure il correlato trasporto funebre. E’ una forzatura poiché con legge regionale non si possono attribuire nuovi compiti di stato civile.
Altra sbavatura è l’obbligo, tra i requisiti abilitativi, di avere la proprietà del carro funebre e dei mezzi da parte dell’impresa funebre.
Oggi sono talmente diffusi altri sistemi per disporre in via continuativa di un mezzo (si pensi solo al leasing, all’affitto di lunga durata, ecc.) che sembra strano non aver pensato di autorizzarne l’utilizzo.
Di sicuro è una vittoria degli operatori funebri seri e strutturati e una battuta d’arresto per chi punta a sistemi di agenzie funebri dipendenti quanto a forniture dai centri di servizio.
Per inciso: la norma contiene anche obblighi di registrazione per operatori e responsabili cimiteriali, regole per case funerarie e sale del commiato private (salvo rimandare l’uscita dei requisiti di dettaglio a prossimo provvedimento da emanare entro 4 mesi), un riferimento alla possibilità di svolgere tanatoprassi nelle case funerarie e da parte delle imprese funebri.
Si tratta di una una legislazione regionale di grande interesse, che di fatto si muove nel solco tracciato dal tanto vituperato AS1611, inasprendone sia requisiti che sanzioni.
Non si vede male, con poche correzioni tecniche, la tramutazione di questo testo in testo nazionale.