Il Comune non può essere ritenuto responsabile dei danni occorsi ad una cittadina, recatasi al cimitero per cambiare i fiori sulla tomba dei propri defunti ed inciampata su una tubatura dell’impianto di irrigazione presente nel terreno, se la cittadina non ha seguito i viali presenti.
La Corte di Appello di Lecce (sez. II, sentenza 12 ottobre 2017, n. 1051) ha respinto la domanda di risarcimento avanzata da una donna, che per recarsi alla propria cappella privata presente all’interno del cimitero comunale, anziché passare attraverso strade asfaltate, attraversava le aiuole, ossia zone non deputate al normale calpestio, così inciampando su dei tubi, oltretutto ben visibili, collocati per terra.
La responsabilità oggettiva prevista ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile, invocabile anche nei confronti della Pubblica Amministrazione per i danni arrecati dai beni dei quali essa ha la concreta disponibilità, è infatti da escludersi nelle ipotesi di caso fortuito.
Il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell’uso del bene demaniale può valere ad escludere la suddetta responsabilità.