Il 19/7/2017 la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha approvato una delibera contenenete le“Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24 del, d.lgs. n. 175/2016".
Nel provvedimento, indirizzato agli enti monitorati dalle Sezioni regionali di controllo, la Sezione Autonomie sottolinea, tra l’altro, che:
- l’atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l’ente, costituisce l’espressione più concreta dell’esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione
- l’obbligatorietà della ricognizione di tutte le partecipazioni detenute. La ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l’assenza di partecipazioni;
- gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi);
- è necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione. Allo scopo, occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall’ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall’art. 4) e se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall’art. 20, co. 2 (società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti; che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi; che hanno riportato perdite reiterate nel quinquennio; che necessitano di azioni di contenimento costi o di iniziative di aggregazione). Ciò vale anche per le partecipazioni di minima entità;
- nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto dell’attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata. Per attività inerenti ai servizi pubblici locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell’erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l’ente.
La Corte ha ricordato che dall’esercizio 2015 le informazioni, non più inserite nel sistema SIQUEL, sono acquisite mediante l’applicativo Partecipazioni accessibile dal portale Tesoro. Pertanto le Amministrazioni pubbliche, tra cui gli Enti territoriali, sono tenute ad effettuare le comunicazioni relative agli esiti della ricognizione straordinaria in apposita sezione dello stesso applicativo Partecipazioni del Dipartimento del tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it), fermo restando che il provvedimento adottato ai sensi dell’art. 24 del d.lgs n. 175/2016 andrà trasmesso, senza indugio, alla competente Sezione regionale di controllo.
Per favorire il corretto adempimento, la Corte ha elaborato un modello standard dell’atto di ricognizione e relativi esiti che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti, così agevolando anche la compilazione dell’applicativo Partecipazioni – sezione revisione straordinaria.
Per chiarimenti si rinvia al sito della Corte dei Conti per visualizzare e scaricare la deliberazione integrale e la modulistica, ottenibile cliccando il link seguente:
Delibera e modulistica ricognizione partecipazioni pubbliche