L’ISTAT, in data 30/5/2017, ha reso nota una comunicazione riassuntiva del rilevamento concernente le statistiche su decessi e cause di morte 2017.
La rilevazione sui decessi e sulle cause di morte è un’indagine totale che rileva informazioni di carattere sanitario e demosociale per tutti i decessi verificatisi in Italia (popolazione presente). I dati prodotti forniscono informazioni sui profili di mortalità per causa e costituiscono un’importante fonte di informazioni sulla salute pubblica.
Di seguito ne riprendiamo la parte concernente la
RACCOLTA DATI:
Sulle schede di morte il medico che certifica il decesso deve, tra le varie informazioni, indicare la sequenza morbosa che ha condotto alla morte e gli eventuali altri stati morbosi rilevanti.
La brochure sulla certificazione fornisce le istruzioni per i medici per una corretta compilazione dei modelli (invariate rispetto all’anno precedente).
Le informazioni di carattere demografico e sociale devono essere successivamente riportate dall’ufficiale di Stato civile del comune di decesso.
I criteri e le disposizioni da seguire per l’esecuzione della rilevazione e le innovazioni rispetto all’anno precedente sono contenute nella Circolare n.22585 dell’1 dicembre 2016 e nel manuale "Istruzioni per la compilazione dei modelli statistici Istat.D4 e Istat.D4bis" rivolto ai medici, ai Comuni e alle Prefetture – U.T.G..
Si evidenzia che per i decessi nel corso del 2017 potranno essere utilizzati i modelli D.4 e D.4bis delle edizioni a partire dal 2011.
I Comuni in caso di mancata disponibilità di modelli in bianco (di nessuna delle edizioni accettabili), in attesa di ricevere un nuovo quantitativo di scorte, devono far riferimento a quanto indicato nel paragrafo “4.10 Rilevazione su decessi e cause di morte (Modelli Istat D.4 e D.4bis)” della Circolare n. 22585 dell’1 dicembre 2016.
Richiesta di copia dei modelli da parte degli eredi
L’Istat non è autorizzato a rilasciare copia: i modelli per la certificazione delle cause di morte (Modelli Istat D4) vengono raccolti dall’Istat per finalità statistiche.
Il d.lgs n. 322/89, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica", detta specifiche disposizioni a tutela del segreto statistico, relativamente ai dati raccolti per scopi statistici (art. 9). In base alle previsioni di tale articolo, i dati raccolti nell’ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati, comunicati o diffusi se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili e possono essere utilizzati solo per scopi statistici.
Tale limitazione può essere superata in presenza di un formale ordine di esibizione presentato dall’Autorità Giudiziaria, in ossequio alle previsioni dei Codici di procedura (art. 256 c.p.p. e art. 670 del c.p.c.).
Si specifica, tuttavia, che tali documenti devono essere conservati stabilmente da altra pubblica amministrazione – la competente ASL – per fini amministrativi, ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria".
Tale normativa prevede infatti per le schede di morte, compilate in doppia copia in parte dal medico che denuncia il decesso e in parte dal Comune, l’invio di una delle due copie alle ASL di riferimento, per gli adempimenti amministrativi di competenza.
Per completezza di informazione si ricorda che nel caso di comuni comprendenti più unità sanitarie locali la tenuta del registro in questione è di competenza di una sola unità sanitaria locale appositamente individuata dalla regione (art. 8 del D.P.R. 285 del 1990)