[Fun.News 3169] Cosa si farà per demolizione di fabbricati o loro parti abusivi in zone di rispetto cimiteriale

Dopo un iter di tre anni fra i due rami del Parlamento, il 17 maggio 2017 il Senato ha approvato con modifiche il ddl Falanga n. 580-B, “Disposizioni in materia di criteri per l’esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi”, il quale vuole garantire uniformità nelle procedure di demolizione, individuando criteri di priorità ai quali il pubblico ministero deve attenersi nell’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di condanna per illeciti edilizi.
Il testo deve passare di nuovo all’esame della Camera.
Molte le novità, tra le quali si segnalano i contenuti dell’articolo 2:

1. L’articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:
«Art. 41 (L). — (Demolizione di opere abusive). —
1. Entro il mese di dicembre di ogni anno, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale trasmette al prefetto e alle altre amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell’articolo 31 l’elenco delle opere non sanabili, per le quali il responsabile dell’abuso non abbia provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi e per le quali sia inutilmente decorso l’ulteriore termine di duecentosettanta giorni entro il quale l’amministrazione comunale è tenuta a concludere il procedimento relativo alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell’articolo 31. Entro il mese di dicembre di ogni anno le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l’elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l’altro, i nomi dei proprietari e degli eventuali occupanti abusivi, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l’eventuale titolo di occupazione dell’immobile.
2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all’intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l’avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell’abuso.
3. L’esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresi la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della difesa.
4. Le modalità per l’esecuzione della demolizione delle opere abusive di cui al comma 3 possono essere impiegate anche dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale che vi provveda ai sensi dei commi 5 e 6 dell’articolo 31»

Per chi volesse approfondire i contenuti del testo come approvato dal Senato s rimanda alla relativa SCHEDA SENATO

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