Si informa che la Corte Costituzionale si è pronunciata, a seguito di ricorso della Regione Veneto, con sentenza 251/2016 sulla cosiddetta Legge Madia di riforma della pubblica amministrazione.
Due erano le questioni:
a) su alcune materie la Regione Veneto ha chiesto che lo Stato non avesse titolo ad intervenire;
b) su alcune materie (dove non sussiste la competenza esclusiva dello Stato), per il principio di leale collaborazione tra poteri, occorreva non un parere delle Regioni, bensì una previa intesa.
La Corte ha accolto il secondo principio, considerando la illegittimità della adozione di decreti delegati su base di semplice parere delle Regioni.
Tra le materie per le quali, in base a questa sentenza della Corte Costituzionale, è necessaria la previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, vi sono anche quelle attinenti le partecipazioni pubbliche e i servizi pubblici locali (ma anche sulla dirigenza).
Ricordiamo che l’effetto tipico delle sentenze della Corte costituzionale, che dichiarano l’illegittimità costituzionale di una norma legislativa, è previsto dall’art. 136 della Costituzione, secondo cui “la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”.
Inoltre tra le tipologie di sentenze della Corte questa può essere definita additiva, cioé anziché il semplice parere sugli schemi di decreti delegati si deve ottenere la "previa intesa", rispettivamente della Conferenza Stato-Regioni per sole materie regionali o della Conferenza Unificata, laddove siano presenti anche necessarie intese con i Comuni.
Circa la efficacia della sentenza i pareri dei pochi giuristi che si sono espressi sono non uniformi.
Sussistono due scuole di pensiero:
– se fin d’ora i decreti già emessi siano da correggere da parte del Governo e quindi sottoporre alla previa intesa della giusta Conferenza, sia essa delle Regioni Unificata, (sospendendo gli effetti in base alle scadenze in essi previsti);
– o se sia necessaria una impugnativa da parte di almeno una Regione degli specifici decreti per interrompere gli effetti ed i termini previsti nel decreto impugnato.
Inoltre sembra farsi strada l’interpretazione che non sia necessario ripetere l’intero iter approvativo della legge Madia, ma semplicemente agire con dei decreti correttivi di decreti già approvati in via definitiva.
E intervenire per ottenere la previa intesa in quelli non ancora approvati in via definitiva.
Questa incertezza legislativa produce un allungamento dei tempi dei processi di razionalizzazione del sistema delle partecipazioni societarie e pure dei servizi pubblici locali.
Se si aggiunge pure la incertezza del quadro politico connesso con l’attesa per l’esito del referendum per le modifiche costituzionali, si potrebbe profilare un periodo di attesa di alcuni mesi.
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Chi volesse leggere l’intera sentenza Corte Costituzionale 251/2016 del 9 novembre 2016, depositata in cancelleria il 25 novembre 2016, clicchi su TESTO INTEGRALE 251/16