Qualche cosa non ha funzionato a dovere nella regione Toscana. Ricorderete la notizia della [Fun.News 3073], titolata “La Toscana inibisce l’osservazione delle salme nelle strutture per il commiato”.
Ebbene, a distanza di poche settimane dalla modifica legislativa, la Regione ricambia tutto e si torna alla situazione normativa precedente.
E, quindi, le sale del commiato (in Toscana con questo termine si chiamano quelle che in altre regioni sono dette case funerarie) e gli obitori tornano a svolgere a pieno le proprie funzioni di osservazione.
La pezza giuridica la si è messa con Legge Regionale 18/10/2016, n. 71 “Disposizioni in materia di trasporto di salme e di cadaveri. Modifiche alla l.r. 18/2007”, pubblicata sul BURT n. 48 del 26/10/2016.
La nuova L.R. 71/2016 ha reintrodotto nella L.R. 18/2007 le due disposizioni recentemente soppresse dalla L.R. 9 agosto 2016, n. 58.
E il nuovo TESTO IN VIGORE della L.R. 4 aprile 2007, n. 18 è il seguente:
Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri
Art. 2 – Trasporto di salme
1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l’osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l’osservazione presso l’obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato. (omissis)
Art. 3 – Trasporto di cadavere
1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso all’obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, al cimitero, al crematorio o dall’uno all’altro di questi luoghi. (omissis)