Con la L. 28 giugno 2016, n. 130 è stata approvata l’Intesa, stipulata a Firenze il 27 giugno 2015, tra la Repubblica Italiana e l’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, ai sensi dell’art. 8 della Costituzione.
In particolare l’Intesa riguardante l’IBISG prevede (art. 5, comma 7) come, nel caso di decesso in servizio di militari appartenenti all’IBISG, il comando militare competente adotta le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate nel rispetto della volontà del defunto e della sua famiglia.
Si richiama l’attenzione sull’art. 9, rubricato “Trattamento delle salme e dei cimiteri”, per cui, nel rispetto delle norme vigenti, viene assicurato il rispetto delle specifiche tradizioni attorno al trattamento delle salme (comma 1) e ammette (comma 2) la possibilità di prevedere, all’interno dei piani regolatori cimiteriali, aree riservate (art. 100 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).
Di maggiore rilievo è il comma 3 per il quale: “La dichiarazione individuale rilasciata all’IBISG dai suoi appartenenti di voler essere cremato è equiparata alle dichiarazioni ritenute valide, dalle leggi vigenti, ai fini delle autorizzazioni alla cremazione.”, disposizione che non modifica la L. 30 marzo 2001, n. 130, ma amplia – limitatamente ai defunti appartenenti all’IBISG, e qualora se ne siano avvalsi – le modalità dell’espressione della volontà del defunto di essere cremato, previste dall’art. 3, comma 1, lett. b) stessa legge.
Il testo della legge è consultabile nella specifica Area Normativa di questo sito.