[Fun.News 3053] Modifiche normative per i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi cimiteriali

Con l’art. 41 della LEGGE 28 luglio 2016, n. 154 “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita’ dei settori agricolo e agroalimentare, nonche’ sanzioni in materia di pesca illegale. (GU n.186 del 10-8-2016 ), in vigore dal 25/08/2016 è stata riscritta la lettera f) del comma 1 dell’articolo 185 del Dlgs 152/2006.
La modifica determina, tra l’altro, che sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti la paglia, sfalci e potature da aree verdi, come giardini, parchi e aree cimiteriali o da attività agricole e agro-industriali (articolo 184, comma 2, lettera e) e comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso solo se destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche fuori del luogo di produzione o con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
Di seguito il confronto testuale tra la lettera f) prima della modifica e dopo la modifica apportata dall’Art. 41 L.154/2016.

Vecchia lettera f)
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
Nuova lettera f)
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attivita’ di cui all’articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonche’ ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente ne’ mettono in pericolo la salute umana

I richiami alla legge sui rifiuti sono i seguenti:
“Art. 184 comma 2, lettera e).
Sono rifiuti urbani: … omissis … e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;”
Art. 184 comma 3 lettera a)
“3. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.;”

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