E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2016 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144, avente ad oggetto il "Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76".
Il regolamento stabilisce le modalità di presentazione della richiesta di costituzione dell’unione civile, il contenuto della dichiarazione che le parti devono rendere dinanzi all’ufficiale di stato civile, nonché gli adempimenti successivi da parte degli uffici anagrafici.
A seguito della dichiarazione gli uffici anagrafici procedono alla annotazione nell’atto di nascita e all’aggiornamento della scheda anagrafica. Nei 15 giorni successivi, l’ufficiale di stato civile deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni.
In caso di scioglimento dell’unione civile per accordo delle parti, l’accordo è ricevuto dall’ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle parti o del comune presso cui e’ iscritta o trascritta la dichiarazione costitutiva dell’unione.
L’accordo viene iscritto nel registro provvisorio delle unioni civili ed è annotato negli atti di nascita di ciascuna delle parti. L’Ufficiale dello stato civile rilascia il documento attestante la costituzione dell’unione, recante i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del regime patrimoniale e della residenza, oltre ai dati anagrafici ed alla residenza dei testimoni.
Nei documenti e atti in cui è prevista l’indicazione dello stato civile, per le parti dell’unione civile sono riportate, a richiesta degli interessati, le seguenti formule: «unito civilmente» o «unita civilmente».
Il regolamento stabilisce inoltre l’istituzione del registro provvisorio delle unioni civili presso ciascun comune.