[Fun.News 3041] Il decreto società partecipate pubbliche è rinviato alle Camere

Nel Consiglio dei Ministri svoltosi in data 14/7/2016 non vi è stata la prevista approvazione del decreto partecipate.
Difatti il testo revisionato, al termine del Consiglio dei ministri, è stato rinviato alle Camere, per un secondo parere da rendere entro dieci giorni.
Iter del tutto inusuale per un testo attuativo di una delega conferita dal Parlamento al governo. Tuttavia previsto dalla stessa riforma Madia, all’articolo 16.
La motivazione per questo secondo giro assolutamente non vincolante sarebbe nei giudizi espressi da deputati e senatori – arrivati la scorsa settimana – discordi in alcuni punti, seppur favorevoli nell’insieme al testo del governo.
Come ad esempio il ruolo da affidare alla Corte dei Conti, come guardiano del danno erariale.

Di seguito alcune anticipazioni sul nuovo testo:
Tempi.

La tempistica è mutata, visto che il nuovo testo prevede il 2018 come anno massimo in cui procedere alle liquidazioni o alle fusioni.
Nei primi sei mesi dalla emanazione dle decreto si avvia una prima revisione straordinaria.
Non era così nel testo inviato dal governo alle Camere a gennaio. Lì si diceva: razionalizzazione straordinaria in sei mesi, ordinaria entro la fine dell’anno (e per ogni anno).
Personale.
La gestione degli esuberi (i sindacati parlano di 150 mila lavoratori) viene affidata alle Regioni che "agevolano i processi di mobilità in ambito regionale". L’elenco del personale non ricollocato viene poi spedito, entro sei mesi, all’Anpal, la nuova agenzia per le politiche attive.
Nel frattempo le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato fino al 30 giugno 2018. (nel testo precedente era il 31 dicembre 2018).
Criteri.
La soglia di fatturato medio nei tre anni precedenti si dimezza: da un milione a 500 mila euro.
Chi è sotto soglia sparisce, chi sopra si salva.
Anche le perdite sono circoscritte: a rischio le società in rosso per quattro dei cinque esercizi precedenti, ma solo se il risultato negativo è di "ammontare non inferiore al 5% del fatturato".
Stipendi.
I premi ai manager delle partecipate (la parte variabile della retribuzione) saranno assicurati anche se le società sono in perdita, purché siano comunque inferiore rispetto all’esercizio precedente.
E solo in casi eccezionali e quando sia dimostrato un miglioramento della situazione rispetto al punto di partenza. Servirà comunque un decreto ad hoc per fissare i criteri con cui calcolare i premi.
Buonuscite.
Lo Stato o l’amministrazione pubblica – se titolari di una partecipazione superiore al 10% del capitale – "propone" agli organi societari la possibile introduzione di un limite a stipendi e faraoniche buonuscite.
Donne.
Viene inserita la quota rosa rivista."Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d’anno". La quota deve dunque essere calcolata sul totale delle nomine fatte e non sul singolo organo societario.
Corte dei Conti.
La soluzione trovata restituisce ai giudici contabili – semmai fosse stata tolta, secondo il Consiglio di Stato no – "la giurisdizione per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società".
La Corte dei Conti rimane dunque supremo vigile e sanzionatore sui dati contabili delle partecipate.

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