Si informa che è stata diffusa dal Ministero della salute la allegata circolare "Applicazione dei principi statali contenuti nell’articolo 3 comma 1, L. 130/2001", la quale – a distanza di quasi 15 anni dalla emanazione del provvedimento – contiene due indirizzi che possono determinare alcuni effetti considerevoli sul sistema funerario italiano:
A) i principi (tutti) contenuti nel comma 1 dell’articolo 3 della L. 130/2001, per la minuziosità con i quali sono descritti, sono suscettibili di DIRETTA APPLICAZIONE PRECETTIVA e COGENTE, anche in assenza di legge regionale.
Ne potrebbero conseguire due fatti:
1) le parti di norme regionali in contrasto (come la estensione dell’affidamento familiare di urna cineraria al di fuori della famiglia) dovrebbero essere cedevoli rispetto ai principi nazionali.
2) nelle regioni e province autonome in cui la L. 130/2001 è stata attuata parzialmente o del tutto non attuata con legge regionale, ora vale il criterio unico nazionale stabilito dalla citata circolare (non rendendosi necessaria normativa attuativa regionale)
E una considerazione: se possa considerarsi efficace una siffatta circolare ministeriale (e del Ministero della salute …, non dell’interno) in rapporto a norme di rango primario come le leggi regionali, tenuto conto, tra l’altro, del D.P.R. 24 febbraio 2004 emanato dal Presidente della Repubblica in attuazione del parere formulato dal Consiglio di Stato il 29 ottobre 2003, parere nel quale si esclude esplicitamente la diretta applicazione della L. 130/2001, tranne che per l’affidamento dell’urna cineraria e alle condizioni in detto parere specificate.
B) attuazione (valevole per tutte le strutture sanitarie dipendenti dal Ministero della salute) "dell’obbligo del prelievo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere e conservare per un periodo minimo di 10 anni campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia".
1) Sussistono ragionevoli dubbi sulla applicabilità di tale obbligo ai soli casi di pratica funeraria con cremazione, visto che si parla di "a prescindere dalla pratica funeraria prescelta".
2) si rende necessario comprendere con quali strutture, tempi e mezzi si possa organizzare sia il sistema di prelievo sia il sistema di conservazione e catalogazione dei campioni prelevati.
E’ utile conoscere come ora reagiranno le Regioni nelle quali si è provveduto a normare diversamente la materia.
Il testo della circolare è presente sul sito www.funerali.org nella area Normativa, Circolari/Risoluzioni