Il TAR Toscana, con la sentenza della Sez. 1^, n. 254 dell’11 febbraio 2016, è recentemente intervenuto sul potere comunale in materia di piano regolatore cimiteriale, laddove si sia in presenza di cimiteri particolari (cioé cimiteri di Enti senza scopo di lucro, Confraternite, Misericordie).
la vicenda tre origine da una controversia sorta tra un Comune ed una confraternita titolare di un cimitero particolare. Prescindendo dalla specifica vicenda, e dai suoi elementi, la pronuncia del giudice amministrativo formula considerazioni che possono valutarsi come idonee ad essere prese in considerazione in via più generale, chiarendo alcune caratteristiche e particolarità proprie dei “cimiteri particolari”, interessati alle disposizioni dell’art. 104, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
E quindi un cimitero particolare, laddove non sia previsto in ampliamento o consentite nuove costruzioni all’interno è congelato nella situazione attuale finché il piano regolatore cimiteriale comunale non lo consenta.
E in caso di assenza di previsione del piano regolatore cimiteriale per il cimitero particolare lo stesso rimane congelato nella sua dimensione esistente.
Il piano regolatore cimiteriale pertanto, funge da indispensabile parametro di riferimento ai fini della valutazione degli interventi edilizi realizzabili all’interno del cimitero privato, per cui la mancanza del piano stesso non può che precluderli. Nella medesima direzione si era posta la pronuncia, resa tra le medesime parti, dello stesso T.A.R., Sez. 3^, sent. n. 245 del 14 febbraio 2013, con cui, nel respingere l’impugnazione del diniego dell’autorizzazione al recupero della struttura cimiteriale, era stato evidenziato che il mancato inserimento nel piano cimiteriale, al pari della classificazione dell’area intestata all’Associazione attrice quale fascia di rispetto del vicino cimitero comunale, impediva legittimamente qualsiasi edificazione sull’area.
In altre parole, viene, ancora una volta ribadita la centralità del Regolamento comunale di polizia mortuaria, nonché dei piani regolatori cimiteriali, anche per la loro funzione di strumenti, concorrenti con gli altri, attraverso i quali il comune esercita la vigilanza che gli compete.
E da ultimo: rientra nella discrezionalità amministrativa del Comune l’opzione finale di ammettere solo cimiteri pubblici.