E’ on line il TG.fun del 19 maggio 2016, trasmesso da www.funerali.org. Questa puntata riguarda le sepolture cointestate.
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In caso di co-intestazione (e se non vi siano, nell’atto di concessione, altre indicazioni) si ha una corta di comunione indivisa tra i co-intestatari. Una volta stipulato l’atto di concessione, di norma non e’ ammesso che i concessionari regolino tra loro una sorta di “ripartizione” quantitativa dei posti, salvo che ciò non sia – espressamente – previsto dal Regolamento comunale di polizia mortuaria, ipotesi nella quale lo stesso regolamento regola (o, dovrebbe disciplinare le forme e le modalità’ di “registrazione” di questo "frazionamento” dello Jus Sepulchri da parte degli uffici comunali. Il diritto di sepolcro é riservato ai concessionari e alle persone appartenenti alla famiglia dei concessionari, famiglia che, a questi fini, e’ stabilita nel Regolamento comunale di polizia mortuaria. L’effettiva fruizione del sepolcro, va posta in relazione ai momenti di utilizzo (decesso delle persone rientranti nella riserva), aspetto non prevedibile, con il limite (ovvio) della capienza del sepolcro). Infatti, i diversi aventi diritto alla sepoltura si trovano in condizioni di pari-ordinazione e l’uso e’ connesso solo al verificarsi dell’evento luttuoso (non prevedibile, come comprensibilmente noto). Il concessionario (o, un concessionario) non ha titolo, una volta stipulato l’atto di concessione, a disporre del sepolcro, o di singoli posti, meno ancora a consentire la tumulazione di persone terze, fatti salvi i casi di convivenza di cui all’art. 93, 2 dPR 10/9/1990, n. 285 (si trascura la qualità’ di persone benemerito per il concessionario, trattandosi di fattispecie che opera solo se ed in quanto il regolamento comunale di polizia mortuaria definisca, in via generale, i relativi criteri per il riconoscimento di tale qualità).