Nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2016 è stato pubblicato il testo della legge costituzionale (C. 2613-D) approvato da entrambe le Camere, in seconda deliberazione, a maggioranza assoluta dei componenti.
Dopo un lungo iter parlamentare il testo di legge costituzionale recante: «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione» è quindi approvato.
Il provvedimento di riforma dispone, in particolare, il superamento dell’attuale sistema di bicameralismo paritario, riformando il Senato che diviene organo di rappresentanza delle istituzioni territoriali; contestualmente, sono oggetto di revisione la disciplina del procedimento legislativo e le previsioni del Titolo V della Parte seconda della Costituzione sulle competenze dello Stato e delle Regioni. Viene altresì disposta la soppressione del CNEL.
In base all’art. 138 della Costituzione le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Cosa che sta già avvenendo e quindi si presume che il referendum confermativo avvenga nel prossimo mese di ottobre 2016. Quindi la modifica della Costituzione potrà essere effettiva solo se passa questo referendum (che è senza quorum)
Chi fosse interessato alla lettura delle modifiche normative può utilmente leggere:
– VECCHIA E NUOVA COSTITUZIONE (TESTO A FRONTE) http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ac0500n.pdf
– SINTESI PROCESSO LEGISLATIVO http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/infografica/pdfs/000/000/018/DDL_WEB.pdf
– SINTESI CONVERSIONE DECRETI LEGGE http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/infografica/pdfs/000/000/018/DDL_WEB.pdf
Il testo è finalizzato al superamento del bicameralismo perfetto e all’introduzione di un bicameralismo differenziato, in cui il Parlamento continua ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato della Repubblica ma i due organi hanno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti.
Il testo approvato, oltre al superamento dell’attuale sistema bicamerale, prevede, tra l’altro:
– la revisione del procedimento legislativo, inclusa l’introduzione del c.d. "voto a data certa";
– l’introduzione dello statuto delle opposizioni;
– la facoltà di ricorso preventivo di legittimità costituzionale sulle leggi elettorali di Camera e Senato;
– alcune modifiche alla disciplina dei referendum;
– tempi certi per l’esame delle proposte di legge di iniziativa popolare, per la presentazione delle quali viene elevato il numero di firme necessarie;
– la costituzionalizzazione dei limiti sostanziali alla decretazione d’urgenza;
– modifiche al sistema di elezione del Presidente della Repubblica e dei giudici della Corte Costituzionale da parte del Parlamento;
– la soppressione della previsione costituzionale delle province;
– la riforma del riparto delle competenze tra Stato e regioni;
– la soppressione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL).
Si richiama l’attenzione dei nostri lettori non solo sul diverso percorso di approvazione delle leggi (distinto per materia), ma anche sul riordino delle competenze esclusive tra livello statale e livello regionale, che tanti guasti ha prodotto fino ad ora.
Il disegno di legge reca, infatti anche la riforma del titolo V della Costituzione.
Viene profondamente rivisto il riparto di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e regioni, oggetto dell’articolo 117 Cost.
Si veda SINTESI NUOVO RIPARTO http://www.camera.it/temiap/2015/11/17/OCD177-1612.pdf
E’, in particolare, soppressa la competenza concorrente con una redistribuzione delle materie tra competenza legislativa statale e competenza regionale.
Tra le materie attribuite alla competenza statale si richiamano, in particolare: la tutela e la promozione della concorrenza; il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; le norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro pubblico; le disposizioni generali per la tutela della salute; la sicurezza alimentare; la tutela e sicurezza del lavoro, nonchè le politiche attive del lavoro; l’ordinamento scolastico, l’istruzione universitaria e la programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica.
Inoltre, è introdotta la c.d. "clausola di supremazia", in base alla quale la legge statale – su proposta del Governo – può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva, quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica ovvero al tutela dell’interesse nazionale.
Si ribalta quindi ilprecedente criterio che vedeva ogni materia residuale e non chiara come competenza esclusiva delel regioni.
Viene al contempo modificato l’art. 116 della Costituzione, che disciplina il c.d. regionalismo differenziato.
In particolare, è ridefinito l’ambito delle materie nelle quali possono essere attribuite particolari forme di autonomia alle regioni ordinarie facendo riferimento ai seguenti ambiti di competenza legislativa statale; è introdotta una nuova condizione per l’attribuzione, essendo necessario che la regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio; l’iniziativa della regione interessata non è più presupposto necessario per l’attivazione del procedimento legislativo aggravato, ma solo condizione eventuale; l’attribuzione delle forme speciali di autonomia avviene con legge "approvata da entrambe le Camere", senza però richiedere più la maggioranza assoluta dei componenti, ferma restando la necessità dell’intesa tra lo Stato e la regione interessata.
Le modifiche introdotte non si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome fino all’adeguamento dei rispettivi statuti, salvo specifiche disposizioni disposte con riferimento all’applicazione dell’art. 116 della Costituzione, che disciplina il c.d. regionalismo differenziato.