La Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha imposto agli enti territoriali l’avvio di un processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute. In riferimento alle partecipazioni in società che erogano servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, la razionalizzazione può essere condotta anche attraverso operazioni di aggregazione societaria.
Con Parere n. 2/2016, la Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia, ha precisato che l’applicazione di tale criterio deve prendere in considerazione quanto stabilito dall’art. 3-bis del D.L. 138/2011, secondo cui i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica devono essere organizzati su dimensioni territoriali adeguate (ambiti territoriali ottimali, ATO) governate da soggetti rappresentativi di tutti gli enti locali ivi ricadenti (enti di governo d’ambito).
Secondo la Corte occorre, dunque, conciliare le competenze di cui alla L. 190/2014 (in capo ai singoli enti locali) con la disciplina degli ambiti territoriali ottimali (in capo ad aggregazioni di enti locali), verificando, per ciascun settore e ambito territoriale, quali soggetti siano operanti e la conformità di tale scelta ai criteri dimensionali e organizzativi previsti dall’articolo 3-bis (es.: dimensioni quantomeno provinciali, salvo motivazione espressa).
Alla luce di tale considerazione, la Corte specifica i contenuti che il piano di razionalizzazione dovrà avere in riferimento alle società di gestione dei servizi pubblici locali: l’ambito territoriale ottimale di riferimento, l’ente di governo e lo stato di adesione allo stesso da parte degli enti locali dell’ATO, le modalità di affidamento del servizio ed il rispetto degli obblighi di legge sul punto, inclusa la predisposizione, pubblicazione e invio all’Osservatorio SPL della relazione che motiva le modalità di affidamento del servizio ai sensi del D.L. 179/2012, art. 34.