Ci si chiede cosa può comportare in termini sanzionatori sbagliare o proprio non fare la comunicazione all’anagrafe tributaria delle spese funebri detraibili dai soggetti tenuti.
L’articolo 3 del Dlgs 175/2014 prevede che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di cento euro per ogni comunicazione.
Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti é effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine, ovvero, in caso di segnalazione da parte delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.
Ecco il testo preciso di riferimento:
«Le modalita’ e il contenuto della trasmissione sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al comma 25 si applica la sanzione di cento euro per ogni comunicazione in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti e’ effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza di cui al comma 25, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.».
Ma, solo per il primo anno di introduzione dell’obbligo trasmissivo per le spese funebri detraibili (e cioè per la dichiarazione dei redditi 2015, quindi dati da trasmettere entro il 29/2/2016) l’Agenzia delle Entrate sarà magnanima.
Difatti, la Legge di stabilità 2016 (L. 28/12/2015, n. 208, con l’articolo 1 comma 949, lettera e) si prevede la non sanzionabilità nel caso di lievi ritardi o errori non sostanziali nel primo invio delle comunicazioni dei dati afferenti la precompilata, se l’errore non dà luogo a detrazioni indebite.
«5-ter. Per le trasmissioni da effettuare nell’anno 2015, relative all’anno 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all’applicazione delle sanzioni di cui al comma 5-bis del presente articolo, all’articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, all’articolo 4, comma 6-quinquies, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nei casi di lieve tardivita’ o di errata trasmissione dei dati stessi, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1»;