Pervengono in questi giorni alcuni quesiti interpretativi concernenti il 730 pre-compilato e quindi sull’obbligo di trasmissione di dati all’anagrafe tributaria.
Il più importante dei quesiti riguarda il fatto se si debba trasmettere l’importo fatturato al cliente o quanto effettivamente pagato nel 2015 del fatturato.
Si è pertanto effettuata la seguente ricostruzione normativa
1) la norma, modificata in occasione della legge di stabilità 2016, così recita:
a) all’articolo 15, comma 1, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: «d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse»
2) Successivamente il DM MEF, all’articolo 2, ha precisato:
Art. 2
1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2015, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri trasmettono all’Agenzia delle entrate in via telematica, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente l’ammontare delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone nell’anno precedente, con riferimento a ciascun decesso, con l’indicazione dei dati del soggetto deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale.
e con
l’art. 4:
1. Le modalita’ tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto sono stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
2) le modalità tecniche sono solo presenti in bozza (al 1/2/2016) sul sito dell’Agenzia delle Entrate e pertanto non è possibile dare certezza in merito.
Dalle modalità tecniche note relative al tracciato record, si evince che tutti i “soggetti che emettono fatture relative a spese funebri” sono tenuti a trasmettere la comunicazione all’Agenzia delle Entrate. (La FAQ 16/2/2016 ha poi chiarito quali siano tali soggetti e quindi non tutti).
La comunicazione deve contenere “l’ammontare delle spese funebri sostenute”.
Con il termine “sostenute”, fino ad ora le circolari o risoluzioni ministeriali hanno previsto la validità del criterio di cassa e cioè la quantità di fattura realmente pagata nell’anno fiscale per il quale ora si deve fornire comunicazione.
Prima, il compito di collegare la quantità di pagamenti effettuati per una determinata fattura era del contribuente, che in sede di dichiarazione dei redditi poteva detrarre solo la parte effettivamente pagata in quell’anno.
Ora, trasferendosi l’onere della comunicazione dal cliente al fatturante, sarà compito di quest’ultimo identificare la parte di fattura o l’intera fattura realmente pagata nel corso dell’esercizio 2015.