[Fun.News 2947] Piemonte deroga per i piccoli comuni montani. Non più obbligo separazione tra attività cimiteriale e funebre

La regione Piemonte, con l’art. 63 della L.R. n. 26 il 22 dicembre 2015 “Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2015”, di seguito riportato, ha inteso eliminare l’obbligo di separazione societaria tra attività funebre e attività cimiteriale, nei piccoli Comuni, cioé quelli montani con popolazione inferiore a 3000 abitanti.
Già in Veneto era stata fatta analoga modifica (ma per popolazioni superiori a 5000 abitanti) e la ratio della norma è quello di favorire, nei piccoli comuni, la esecuzione di operazioni cimiteriali da parte della locale impresa funebre, vista la difficoltà di reperire società per gestione di cimiteri in piccole realtà.

Art. 63. (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 )
1. All’ articolo 1, comma 1, lettera f) della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 ‘Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri), dopo le parole “e i servizi floreali” sono inserite le seguenti: “, fatto salvo quanto previsto all’articolo 5 bis.”.
2. Dopo l’ articolo 5 della l.r. 15/2011 , è inserito il seguente: ”
Art. 5 bis.
(Deroghe per i comuni montani)
1.  Per i comuni montani ricompresi nei territori classificati montani sulla base della ripartizione del territorio di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 12 maggio 1988, n. 826-6658 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura) o per le loro forme associative, con popolazione complessiva inferiore a tremila abitanti, è ammessa deroga al regime di incompatibilità tra la gestione dei servizi cimiteriali, dei crematori e delle camere mortuarie, la gestione di impianti elettrici di luci votive e i servizi di pubbliche affissioni con l’attività di onoranze funebri, l’attività commerciale marmorea e lapidea e i servizi floreali, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f).

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