Di seguito si riportano le norme di diretto interesse del settore funerario contenute nella Legge di stabilità 2016, approvata dal Parlamento nei giorni scorsi. Si vedano i commi 438 e 954 dell’articolo 1 della legge di stabilità.
In particolare il comma 438 permette alle Regioni di destinare dei finanziamenti per la riparazione e ripristino strutturale di edifici privati in aree cimiteriali, nelle zone terremotate.
La formulazione non è felice, in quanto circoscrive a cappelle private, mentre sono diverse le fattispecie rinvenibili in cimitero, specie in parti monumentali. E’ comunque una prima assunzione di impegni che avvicina il trattamento di edifici dentro i cimiteri di proprietà di concessionari a edifici urbani e fuori del perimetro cimiteriale.
L’altra misura, contenuta nel comma 954, interviene nell’ampliamento della platea dei fruitori della detrazione fiscale per spese funebri. Di fatto resta ferma sia la cifra massima detraibile, sia la tipologia di servizi e beni detraibili. Ma la detraibilità è ora possibile senza il riferimento stretto alla parentela prevista prima dall’art. 433 del Codice Civile.
Sotto si riportano i testi approvati.
438. Al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1:
… omissis …
b) all’articolo 4, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
« 5-bis.1. Nell’ambito del piano di cui al comma 1, lettera a), i presidenti delle regioni di cui all’articolo 1, comma 2, possono destinare quota parte delle risorse messe a disposizione per la ricostruzione delle aree terremotate di cui al presente articolo anche per gli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali ed individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali »;
… omissis …
954. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 15, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
« d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse »;