[Fun.News 2911] In vigore il nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi

E’ entrato in vigore da circa due settimane (il 18/1172015) il nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi di cui al Decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" (G.U. 20/08/2015, n. 192 – Suppl. Ordinario n. 51).

Il decreto è composto da 5 articoli e un allegato tecnico che ne costituisce il cuore:
art. 1 – Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi
art. 2 – Campo di applicazione
art. 3 – Impiego dei prodotti per uso antincendio
art. 4 – Monitoraggio
art. 5 – Disposizioni finali
allegato 1 – Norme di Prevenzione Incendi, strutturato in 4 sezioni distinte:
Sezione G – Generalità che definisce termini, definizioni e simboli grafici, le metodologie di progettazione della sicurezza antincendio e le soluzioni progettuali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi primari di prevenzione incendi.
Sezione S – Strategia antincendio: è il cuore delle norme tecniche di prevenzione incendi
Sezione V – Regole tecniche verticali: con le indicazioni di prevenzione incendi che si applicano alle aree a rischio specifico
Sezione M – Metodi: si definisce nel dettaglio la metodologia di progettazione dell’ingegneria delle sicurezza antincendio, suddiviso a sua volta in 3 sezioni: M1 – Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio M2 – Scenari di incendio per la progettazione prestazionale M3 – Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ne ha criticato i contenuti.
"Non è il testo che ci aspettavamo e che avevamo valutato in bozza nelle ultime versioni" ha dichiarato l’ing. Gaetano Fede, consigliere e coordinatore del gruppo di lavoro "Sicurezza" del Consiglio nazionale degli ingegneri. "L’impianto delle Nuove norme tecniche – ha continuato l’ing. Fede – resta immutato, ma senza le Regole tecniche verticali risulta troppo emendato ed applicabile di fatto solo alle attività soggette non normate. La presenza anche di una sola Regola tecnica verticale – quella delle scuole, come si dava per scontato almeno fino al mese di luglio scorso – avrebbe permesso una migliore e più puntuale verifica dell’efficacia della nuova norma. Pertanto per i primi tempi, non sappiamo quanto lunghi, si tratterà di un’applicazione molto ridotta, e che resta comunque su base volontaria. Tutto ciò ovviamente riduce sensibilmente gli aspetti innovativi della nuova norma".

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