La SEFIT ha reso noti i nuovi limiti per le tariffe di cremazione e dispersione ceneri in cimitero che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016 (con aliquota IVA, laddove applicabile, al 22%):
Anno 2016 |
Incid. Perc.le |
Imponibile |
IVA (*) |
Totale (**) |
Cremazione |
||||
a) di cadavere |
100,0% |
499,04 |
109,79 |
608,83 |
b) di resti mortali |
80,0% |
399,23 |
87,83 |
487,06 |
c) di parti anatomiche riconoscibili |
75,0% |
374,28 |
82,34 |
456,62 |
d) di feti e prodotti del concepimento |
33,3% |
166,35 |
36,60 |
202,95 |
Dispersione di ceneri in cimitero |
100,0% |
201,63 |
44,36 |
245,99 |
(*) IVA nel caso in cui sia applicabile, cioè laddove non vi sia una esenzione oggettiva o soggettiva.
Per i complessi calcoli che hanno portato a questi risultati si rimanda al testo della specifica circolare.
La SEFIT rammenta che si è, inoltre, ancora in attesa di definizione dal Ministero dell’interno, circa il riallineamento periodico tra l’inflazione reale e quella programmata, che da anni è rimandato.
Quando venga emanato tale D.M. di riallineamento si procederà a comunicare le conseguenti variazioni.
SEFIT ha inoltre fornito delucidazioni circa la cosiddetta tariffa per cremazione d’urgenza.
Il D.M. interno di concerto con la salute dell’1 luglio 2002, all’articolo 2, prevede infatti cosa sia compreso in termini di controprestazione in relazione alla tariffa massima ammessa per la cremazione.
Come noto, a fronte della corresponsione della tariffa, si ha la prestazione nei modi e nei termini stabiliti in carta dei servizi (ad es. cremazione da garantirsi entro 4 giorni lavorativi dall’accettazione del feretro o dall’arrivo della completa documentazione concernente quel feretro ai fini di cremazione).
Sempre più spesso è chiesto invece di procedere a cremazione d’urgenza e cioè nello stesso giorno di arrivo del feretro al crematorio o, addirittura, a seguire la cerimonia del commiato al fine di addivenire rapidamente da parte dei familiari ad avere la disponibilità dell’urna cineraria.
Tali istanze possono essere disattese dal gestore del crematorio o, se accolte, rendono necessaria una impiantistica differente dall’usuale (dall’aumento del numero di forni, al passaggio a forni di ultima generazione più performanti, ma più costosi) o a prestazioni lavorative aggiuntive (lavoro straordinario, ecc.).
E’ quindi plausibile autorizzare un sovrapprezzo per fornitura di servizi d’urgenza, qualora essi siano stati previsti dalla Carta dei Servizi.
Allo stato attuale della norma, non vi sono tuttavia limiti all’imposizione di detto soprapprezzo da parte del soggetto gestore.
SEFIT è quindi dell’avviso che, fino all’espressione di una direttiva ministeriale cogente, debba essere il comune sede d’impianto di cremazione il soggetto titolato a stabilire motivatamente tale ammontare con le graduazioni del caso.