[Fun.News 2891] Tumulazione illegittima di urne cinerarie

Una impresa privata operante nel padovano ha pensato bene di trasformare appartamenti sfitti in tanti piccole cappelle plurifamiliari dove conservare urne cinerarie.
Succede a Padova, dove la notizia è apparsa sui quotidiani locali e ha subito diviso i favorevoli dai contrari, dimenticando che proprio questa è cosa che non si può fare, essendo una violazione di legge.
Ne è scaturita una richiesta di notizie, da parte di SEFIT, al Sindaco del Comune di Padova su quali provvedimenti abbia assunto o abbia intenzione di assumere per le violazioni, delle quali è stata informata anche l’ASL territorialmente competente.
Per la SEFIT, le notizie apparse sulla stampa locale, farebbero ritenere che si sia in presenza di sepoltura a sistema di tumulazione massiva (da 80 a 200 urne cinerarie) in luogo esterno a cimitero demaniale comunale e su base di iniziativa privata avente scopo di lucro. Ad avviso di SEFIT illegittima. Difatti un’urna cineraria per legge può essere solo sepolta:

  1. in cimitero, dove dar seguito alla sepoltura o all’interno di sepolcro;
  2. in cappella privata esterna al cimitero di cui all’art. 340 del TULLSS e Artt. 101 e seguenti del DPR 285/1990. Per la regione Veneto valgono altresì le norme di cui all’art. 42 dalla L.R. 4 marzo 2010 n. 18 e DGR n. 982 del 17 giugno 2014;
  3. in luogo autorizzato dal Comune dove un familiare, affidatario di urna cineraria, la conserva, seguendo i criteri di cui al DPR 24 febbraio 2004, cui si dovrebbe attenere un’autorizzazione comunale in caso di affidamento di urna cineraria.

La SEFIT ricorda come sia pacifico che la sepoltura (di urna di ceneri o di feretro) non può dar luogo a lucro e speculazione (Artt. 92 comma 4 del DPR 10/9/1990 n. 285) e che il Comune, ai sensi dell’Art. 3 comma 1, lettera e) della L.R. Veneto 4 marzo 2010 n. 18, è tenuto a “fissare le prescrizioni relative all’affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie”, ovviamente nei limiti consentitigli dalle leggi statali e regionali esistenti.
Inoltre si ritiene che l’attuazione da parte di un soggetto imprenditoriale, come appare da organi di stampa, di apertura di uno o più luoghi di conservazione di spoglie mortali (in urne cinerarie) nel territorio del comune di Padova, o di qualsivoglia altro comune italiano, configuri violazione di legge.
Viene quindi chiesto al Sindaco e ai dirigenti cui compete la vigilanza in materia, di accertare se sussistano comportamenti illegittimi, laddove i luoghi di conservazione massiva e non familiare di urne cinerarie possano configurarsi alternativamente come:

– “Cimitero privato di fatto”, illegittimo per la natura demaniale  del cimitero (Artt. 823 e 824 del C.C.). E conseguentemente si accerti se siano state violate le norme tutte per l’istituzione di un nuovo cimitero. E, ove non lo fossero, si dia avvio alle azioni e sanzioni corrispondenti, con in primis l’inibizione all’ingresso in tali luoghi di qualsiasi urna cineraria;

– “cappella privata” di cui all’art. 340 del TU LLSS e agli Artt. 101 e seguenti del DPR 285/1990, nonché, per le parti non in contrasto con la normativa statale di principio, di cui all’art. 42 dalla L.R. 4 marzo 2010 n. 18, che per sua natura può solo accogliere spoglie mortali della famiglia proprietaria e non può essere aperta al pubblico; con specifici obblighi nella zona di rispetto circostante d’inedificabilità e d’inalienabilità. E con divieto d’immissione di spoglie mortali quando tali garanzie non siano state rispettate.

Sepoltura in luogo non autorizzato, con la possibilità di applicazione dell’articolo 412 del Codice Penale.

E conseguentemente SEFIT richiede il ripristino dello stato di legalità. Una bella grana, che è già finita sul venerdì di Repubblica della passata settimana. 

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