Di seguito si riporta la la Circolare dell’Albo nazionale gestori ambientali 29 maggio 2015, prot. n. 437 avente ad oggetto: Articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Alle Sezioni regionali e provinciali
Alle Associazioni di categoria
È stato richiesto di chiarire se l’impresa che intende trasportare ai centri raccolta disciplinati dal Dm 8 aprile 2008 i rifiuti speciali prodotti dalla propria attività sia sottoposta all’iscrizione all’Albo ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche qualora i rifiuti stessi siano stati assimilati ai rifiuti urbani.
In proposito il Comitato nazionale ha osservato che l’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non opera alcuna distinzione tra rifiuti speciali e i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e non prevede deroghe all’obbligo di iscrizione all’Albo per il trasporto di questi ultimi effettuato dal produttore iniziale.
Pertanto, l’impresa che intende trasportare ai centri raccolta disciplinati dal Dm 8 aprile 2008 i rifiuti speciali e i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dalla propria attività ha l’obbligo d’iscrizione nella categoria 2-bis di cui al Dm 120/2014.