- Funzioni dello stato civile & funzioni comunali – 1/3
- Funzioni dello stato civile & funzioni comunali – 2/3
- Funzioni dello stato civile & funzioni comunali – 3/3
In alcune occasioni viene posta la questione del riparto di competenze tra funzioni proprie del servizio dello stato civile od attribuite a questo, da un lato e dall’altro, proprie del comune.
La questione può essere riconducibile al riparto di funzioni derivante dall’applicazione (per il servizio dello stato civile) dell’art. 14 T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., oppure (per le seconde) dell’immediatamente precedente art. 13 [1].
Il fatto di sollevare una tale questione discende, spesso, dall’esigenza di avere chiarezza sulle competenze, incluse quelle che possono interessare questo o quell’ufficio in cui sia articolata l’organizzazione del comune, ma, anche, in date situazioni al fatto che alcune funzioni comunali sono, o possono essere, oggetto di affidamento a soggetti terzi, a prescindere dalla natura di questi (e.g.: forme associative di cui al Titolo II, Capo V T.U.E.L. – Artt. 30-35), dato che tali affidamenti potrebbero avere quali destinatari, oltreché alle forme associative anzidette, soggetti di diritto privato, sia partecipati (in house, partecipazioni totalitarie, partecipazioni miste), sia non partecipati.
Prima di entrare nel merito, pare opportuno osservare, almeno per notizia, come il sopra citato art. 14 T.U.E.L. presenti un comma 3 (che si riporta: “3.- Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.) che non ha trovato attuazione – almeno per l’aspetto relativo alle risorse necessarie – quando, con la L. 30 marzo 2001, n. 130 vi sono state attribuzioni (affidamenti) di competenze “per servizi di competenza statale” alla figura dell’Ufficiale dello stato civile.
A questo punto, appare opportuno parlare delle singole funzioni, valutandone il contesto in cui sono normate.
A = Autorizzazioni alla A-1 inumazione, A-2 tumulazione, A-3 cremazione.
Va fatto notare che si abbiano qui tre differenti tipologie di oggetti delle autorizzazioni, anche se, vigente il R. D. 9 luglio 1939, n. 1238 [2] il suo art. 141 (tuttora richiamato, per ragioni temporali, dall’art. 6 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.-m.) usava la terminologia di “sepoltura” (di cui al termine, ormai obsoleto ed erroneo di “permesso di seppellimento”, che per altro alcuni ancora indebitamente utilizzano), senza distinguere tra le due pratiche funerarie, distinzione introdotta dall’art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m.
Il fattore della distinzione (o, meglio, presa d’atto delle differenze) tra le pratiche funerarie si è avuta solo a partire dall’art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., dove, ai fini del dimensionamento superficiario dell’aera costituente il fabbisogno cimiteriale, si tenevano in considerazione il numero “delle inumazioni nell’ultimo decennio”, mentre in precedenza si assumevano a riferimento i “dati statistici” (implicitamente, dei defunti) dell’ultimo decennio, indipendentemente dalle pratiche funerarie cui fosse stato fatto ricorso.
L’art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m. è importante ai fini che si vogliono esaminare, dato che esso, ai commi 1 e 2, attiene alle autorizzazioni A-1 inumazione o A-2 tumulazione distinguendole e prevedendo, per entrambe, la competenza dell’Ufficiale dello stato civile, mentre il comma 3 è riservato all’autorizzazione alla A-3 cremazione, facendo rinvio all’art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., la quale, come già in precedenza, attribuiva/attribuisce la competenza al rilascio dell’autorizzazione alla cremazione al sindaco.
Non si entra nella criptica (e fuorviante) considerazione, da taluni a volte fatta, che il sindaco è (anche) Ufficiale dello stato civile, dal momento che le norme hanno sempre fatto distinzione tra queste due figure, anzi (rispetto alla figura dell’Ufficiale dello stato civile) l’art. 1, comma 3, 2° periodo D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m., pone limitazioni a determinate posizioni di persone delegabili alle funzioni di Ufficiale dello stato civile, oltretutto ponendosi in contrapposizione alla precedente disposizione dell’art. 1, comma 4 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.
Ne consegue che le autorizzazioni A-1 (inumazione) ed A-2 (tumulazione) rientrano nella sfera di attività del servizio dello stato civile in senso proprio, mentre per l’autorizzazione A-3 la situazione è, o può superficialmente apparire differente, aspetti cui si rinvia infra alle considerazioni in C (cremazione).
Tuttavia questa differenziazione tra pratiche funerarie viene meno quando si consideri il disposto del successivo art. 75 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m. relativo all’inumazione, tumulazione o cremazione che siano, eventualmente, avvenute senza la prescritta autorizzazione (quale che sia il soggetto funzionalmente competente).
[1] – D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Art. 13 (Funzioni)
1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. = 2. Il comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia..
[2] – Per quanto rimanga tuttora vigente del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 si fa rinvio all’art. 109, comma 2 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m., norma rimasta non influenzata dall’inserimento dell’Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile (ANSC) in ANPR, in attuazione dell’art. 62, comma 2-bis D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m. e del D. M. (Interno) 18 ottobre 2022.