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II Comune di... chiede un parere su quanto segue: Un cittadino ha avanzato formale richiesta di esplorazione di alcuni feretri per la verifica dell'avvenuta o meno mineralizzazione delle salme al fine di raccogliere, se del caso, i resti in apposite cassettine. Fino ad ora la suddetta prassi non e' stata consentita e la raccolta dei resti e' stata sempre consequenziale all'accertamento esterno da parte del coordinatore sanitario, della presenza "esposta" dei resti stessi. Il 5° comma dell'art. 86 del D.P.R. 285/90, aggiuntivo rispetto all'art. 87 del D.P.R. 803/75, nel prevedere la raccolta dei resti delle salme estumulate e risultanti mineralizzate, non entra nel merito di come deve essere accertata l'avvenuta mineralizzazione. Si chiede cortesemente eventuale parere sulla regolarità o meno di dare accoglimento alla richiesta così come formulata dal cittadino e di cui in narrativa e, in altri termini, si chiede se e' consentito procedere all'apertura di un feretro per accertare l'avvenuta o meno mineralizzazione della salma.
[1991] | per | Quesito pubblicato su ISF1991/2-a | TAG: Cadavere-ossa, CMestumulazione, Quesiti, RESTI MORTALI
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L'impresa ..........chiede: II terzo comma dell'art. 19 del D.P.R. 285/90 consente, su richiesta dei familiari, che il trasporto di salme da Comune a Comune, sia in partenza che in arrivo, possa essere effettuato con il medesimo carro previo il pagamento di un diritto fisso. Pur rilevando che la sentenza n. 104/78 in data 23/8/78 del Vice Pretore del Mandamento di Ovada ha stabilito che la sosta in chiesa non giustifica il cambio dell'autofunebre, permangono alcuni dubbi al riguardo; in particolare: 1) il feretro proveniente da fuori comune arriva all'abitazione del defunto dove si forma il corteo che a piedi raggiunge la Parrocchia dove ha luogo la funzione e successivamente prosegue per il cimitero cittadino; 2) il feretro diretto fuori comune parte dall'abitazione, con corteo a piedi che raggiunge la Parrocchia dove ha luogo la funzione e successivamente prosegue per la destinazione definitiva; 3) iI feretro proveniente da fuori comune arriva all'abitazione del defunto ovvero alla Chiesa parrocchiale dove, scaricato dal carro funebre, sosta per alcune ore e solo successivamente si completa il funerale. I dubbi che sorgono, e conseguentemente se debba essere concessa deroga al trasporto in privativa, sono per una parte relativi alla modalità di svolgimento del funerale (corteo a piedi sosta, per la funzione) che sono propri del trasporto normalmente effettuato in privativa e, per l'altra con maggior forza, relativi alla sosta di alcune ore presso la chiesa o l'abitazione del defunto. Quanto sopra premesso, si chiede se può essere giustificato il diniego, nei casi sopra esposti alla concessione di deroga al trasporto in privativa da parte dell'autorità preposta e l'indicazione dell'eventuale modifica da apportare al regolamento cimiteriale locale.
[1990] | per | Quesito pubblicato su ISF1990/4-a | TAG: Quesiti, TRASPORTO FUNEBRE
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Il Comune di... chiede: L'art. 105 del D.P.R. 285/90 attribuisce al Ministero della Sanità di concilio col Ministero dell'Interno, sentito il Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio Superiore di Sanità, la possibilità di autorizzare la tumulazione di salme per speciali onoranze alla memoria a chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerenze. Quali documenti sono da produrre?
[1990] | per | Quesito pubblicato su ISF1990/3-a | TAG: Quesiti, VARI-sanzioni
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L'ultimo comma dell'art. 28 del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803 (regolamento nazionale di polizia mortuaria) stabilisce che per il trasporto di salme da un Comune ad altro Comune che disti non più di 25 km. salvo il caso previsto dall'art. 23 (morti per malattie infettive-diffusive), e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito delle salme al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, non si applicano le prescrizioni di cui al primo comma dello stesso articolo (uso della duplice cassa). Se il termine "direttamente", usato dal legislatore, viene inteso in senso letterale, un feretro privo della duplice cassa proveniente da distanze non superiori a 25 km. deve raggiungere immediatamente il cimitero, senza la benché minima sosta intermedia. Non può essere cioè consentito che la salma sosti per pochi minuti dinanzi all'ingresso dello stabile ove abitava il defunto, e per il brevissimo tempo della cerimonia religiosa presso la Chiesa Parrocchiale di appartenenza, prima di raggiungere il cimitero, secondo una consuetudine diffusa in numerose città. Tenuto conto che sono rari i dolenti disposti a rinunciare alle onoranze religiose presso la Chiesa Parrocchiale, ne consegue la necessità di fare ricorso, nella quasi totalità dei casi, alla cassa metallica anche per i trasporti da distanze non superiori a 25 km. L'uso della cassa metallica, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, comporta però notevoli problemi per le Amministrazioni Comunali, specificatamente quando il feretro è destinato alla inumazione o alla cremazione. Per la inumazione ci si trova infatti di fronte al divieto posto dall'art. 75 del D.P.R. n. 803. Per la cremazione, si deve tenere conto del fatto che numerosi impianti crematori non sono tecnicamente abilitati ad incenerire le casse metalliche, che debbono pertanto essere dirottate altrove; I'inconveniente non può essere nemmeno risolto mediante l'impiego dell'involucro metallico esterno alla cassa di legno, dato che tale accorgimento risulta, per motivi di ordine estetico, del tutto sgradito al dolenti. Per le considerazioni sopra esposte, il Comune di ....... chiede una interpretazione della norma.
[1990] | per | Quesito pubblicato su ISF1990/2-b | TAG: AFbara, Quesiti, TRASPORTO FUNEBRE
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II Comune di ........ chiede se sia possibile affidare in concessione il servizio di trasporti e onoranze funebri in privativa.
[1990] | per | Quesito pubblicato su ISF1990/2-a | TAG: GESTIONE, Quesiti, TRASPORTO FUNEBRE