Una circolare risalente, ma non superata

L’art. 62 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. prevede che sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale di igiene.
Norma analoga, anche testualmente, era precedentemente formulata nell’art. 62 D.P.R. 21 settembre 1975, n. 803 e, prima, nell’art. 92 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, anche se quest’ultima presentava leggerissime variazioni nel testo, tanto leggere da poter essere ignorate.
Il riferimento alle aree concesse per sepolture private richiama l’art. 90 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. con il ché potrebbe argomentarsi che la disposizione non trovi applicazione alle sepolture a sistema d’inumazione considerate all’art. 58.
La previsione tiene conto del fatto che l’appena richiamato art. 90 ha riferimento alla concessione di aree cimiteriali (o, meglio, loro porzioni) con 2 possibili finalità d’impiego:
A) la costruzione, da parte del concessionario, di un manufatto sepolcrale a sistema di tumulazione e
B) l’impianto di campi a sistema di inumazione, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
Trascuriamo l’ipotesi sub A), ponendo l’attenzione unicamente sulla seconda, in ragione del fatto che la distinzione tra inumazione in campo comune e inumazione in area avuta in concessione è rinvenibile solo in quest’ultima.

Nella situazione di cui alla precedente sub B), essendovi il fattore comune la realizzazione di fosse, va richiamato l’art. 72 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 s.m. (e per le fosse destinate ad accogliere i cadaveri (rectius: feretri) di bambini di età inferiore a dieci anni va fatto riferimento all’immediatamente successivo art. 73), che detta le caratteristiche (profondità, lunghezza, larghezza, distanza inter-fossa ed altri elementi) cui devono rispondere le fosse per le sepolture a sistema di tumulazione.
Il fatto che all’art. 72 (e 73, quando del caso) nulla dica circa la ammissibilità di installare monumenti ed erigere lapidi non solo sulle aree in concessione per sepolture private, ma altresì sulle fosse dei campi ad inumazione di cui all’art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., ha determinato il diffondersi della prassi di consentire queste pratiche anche per queste ultime sepolture, a tal fine utilizzando, forse con qualche forzatura, il rinvio alle speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale …, forzatura in quanto la disposizione considera (considererebbe?) soltanto le aree concesse per sepolture private.
Fatto sta che, rinvio al Regolamento comunale di polizia mortuaria o semplice prassi a parte, queste pratiche sono più o meno variamente diffuse, dal momento che rispondono ad esigenze della popolazione, andando a costituirsi come consuetudine, col risultato di ridurre, contenere le possibili differenze tra le inumazioni in campo comune e le inumazioni in aree in concessione per sepolture private.

In proposito, queste prassi, così come la loro diffusione, ha portato il Ministero della sanità (denominazione dell’epoca) all’emanazione della circolare, a firma di Sottosegretario di Stato, prot. n. 400/4/9l, n. 62 del 19 giugno 1978 “DPR 21.10.1975, N. 803. Regolamento di Polizia Mortuaria. Art. 72. Dimensioni monumenti funebri” il cui testo appare opportuno riportare, anche considerando la data di emanazione: “È stata segnalata a questo Ministero l’usanza che si va diffondendo in alcune Regioni, di ricoprire le fosse di inumazione con pesanti lastre di marmo di superficie debordante quella della fossa stessa. Detta pratica, riducendo notevolmente la superficie libera esposta agli agenti atmosferici, di fatto rallenta il fenomeno della mineralizzazione della sostanza organica con la conseguenza che, frequentemente, al termine del ciclo di rotazione si lamenta il fenomeno della non completa decomposizione della salma. Considerato che il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 21/10/1975, n. 803) nulla prescrive al riguardo rinviando unicamente a speciali norme e condizioni da stabilirsi nei regolamenti comunali di igiene (art.62 D.P.R. citato) al fine di emanare disposizioni unitarie per tutto il territorio nazionale, è stato investito della questione il Consiglio Superiore di Sanità. II predetto Alto Consesso, con le considerazioni sopra esposte, ha espresso il parere che non debba essere consentito l’uso di monumenti e lastre che coprano una estensione maggiore dei due terzi della fossa. Tanto si porta a conoscenza delle SS.LL. per i conseguenti provvedimenti di competenza in relazione alle pratiche di inumazione future.”.

Non si fa cenno solo al “risultato finale”, cioè all’indicazione con cui si sostanzia la circolare, comportante un qualche rapporto tra dimensione di lunghezza e larghezza delle fosse (delle fosse, non delle aree in concessione, se, eventualmente, differente) e quella di “monumenti”, “lapidi” (non rilevano eventuali denominazioni locali), in buona sostanza il c.d. “copri-fossa”, quanto il fatto che tale indirizzo costituisce l’esito di un parere richiesto all’organo tecnico dato dal Consiglio Superiore di Sanità.
Per altro, e questo – anche – a sostegno dell’esigenza di attenersi alla sopra riportata circolare, il parere così formulato non appare affetto da vizi o da valutazioni “personali”, o personalistiche, di questo o quell’esperto membro dell’organo consultino interpellato, ma trova un fondamento nello stesso art. 72, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. che si conclude con la previsione:
“ …. e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione, il ché è proprio quanto sta alla base del parere, cioè la finalità che, anche in questo modo, si rallenti il fenomeno della mineralizzazione della sostanza organica con la conseguenza che, frequentemente, al termine del ciclo di rotazione si lamenta il fenomeno della non completa decomposizione della salma, poiché la finalità dell’inumazione è proprio questo, in modo da evitare quanto più possibile che si registrino le situazioni di cui all’art. 82, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.

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Sereno Scolaro

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