La domanda insita nel titolo non è di grandissimo spessore, ma costituisce veicolo per mettere a fuoco anche altri aspetti.
Generalmente, almeno in Italia, si tende ad indicare l’attività funebre (termine largamente utilizzato da norme regionali, come se l’art. 117, comma 2, lett. e) Cost. non fosse mai esistito) in termini di onoranze, come è presente nell’espressione “impresa di onoranze funebri”.
È ben vero che in alcune realtà territoriali il termine “impresa” è surrogato da quello di “agenzia”, improprietà che oblitera il fatto che questo ultimo è un, particolare, contratto (Cfr.: art. 1742 C.C.), il “contratto di agenzia” per l’appunto, con cui una parte contrattuale assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra parte, verso retribuzione (sic!) la conclusione di contratti in una zona determinata, nozione che ci pare del tutto riduttiva rispetto alla nozione di “impresa”, quale definita dall’art. 2082 C.C. per il quale: “E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.
La differenza è sostanziale dato che nell’impresa vi è l’esercizio di un’attività economica, mentre nell’agenzia vi è la promozione – per conto di altra parte – di contratti … e in una predeterminata zona.
In quest’ultimo caso il ruolo di imprenditore può individuarsi proprio nell’”altra parte” per conto della quale sono promossi i contratti.
Tralasciamo ora la questione “impresa/agenzia”, per tornare all’inizio. È già stato precisato che, in Italia, vi è una tendenza a privilegiare il termine “onoranze”, dove la localizzazione geografica fa emergere il fatto che altrove si preferisce il termine “pompe”, funebri.
Cercando di capire quale possa essere il termine, tra i due, maggiormente pertinente occorre fare riferimento alla Classificazione delle attività economiche ATECO, nella versione 2007 (già pubblicato in volume: ISTAT, Metodi e Norme, n. 40, 2009) e, per alcune attività, aggiornata nel 2021 e nel 2022, ricordando che la Classificazione ATECO rappresenta la versione italiana della nomenclatura europea NACE Rev. 2; più specificatamente, trattandosi di classificazioni cosiddette gerarchiche, la classificazione ATECO versione 2007 e la NACE Rev. 2 condividono i primi quattro livelli fino a livello di classe (prime 4 cifre del codice), scelta che risponde al dettato dell’art. 4 del Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio secondo cui le statistiche degli Stati membri presentate in base alle attività economiche vanno elaborate utilizzando la NACE Rev. 2 o una classificazione nazionale ricavata da essa.
Tale Regolamento stabilisce, inoltre, che ogni classificazione nazionale può contenere nuove voci e livelli rispetto alla NACE a patto che ogni livello, ad eccezione del più alto, comprenda le stesse voci del corrispondente livello della NACE Rev. 2, oppure voci che ne costituiscono un’esatta ripartizione.
In tale Classificazione è presente la categoria 96.03 (e, per esteso: 96.03.00) “Servizi di pompe funebri e attività connesse”, che include (Cfr.: pag. 416 del sopra richiamato volume ISTAT) “inumazione e cremazione di cadaveri e di carcasse di animali domestici e attività collaterali: preparazione delle salme per l’inumazione, cremazione, imbalsamazione e servizi prestati dalle imprese di pompe funebri, fornitura di servizi di inumazione o di cremazione, affitto di camere ardenti; affitto o vendita di tombe; manutenzione di tombe e mausolei; disbrigo di pratiche funerarie”, mentre esclude i “servizi di cura del verde all’interno dei cimiteri” (cat. 81.30) e le “esequie religiose” (cat. 94.91).
Si nota come nella Classificazione delle attività economiche, non solo si utilizzi il termine “pompe” (funebri), ma sia ben presente la sua matrice comunitaria.
Lo stesso riferimento alle norme dell’Unione europea porta a ricordare, laddove occorresse, come anche in questo ambito sia utilizzato questo termine e non quello di “onoranze”, come può rilevarsi ex multis dalla normativa dell’Unione europea in materia (e.g. di IVA fino a partire dalla sesta direttiva del Consiglio n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 (e, ovviamente, le sue modificazioni variamente intervenute, inclusa la direttiva del Consiglio 2006/112/CE del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.
Per inciso, questo uso del termine “pompe” funebri nel contesto dell’Unione europea è altrettanto presente nello stesso senso anche nella giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell’Unione europea. Nello stesso senso, l’art. 10, comma 1, n. 27) D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.
Ovviamente, non si intende suggerire un qualche mutamento di prassi nominalistiche come quelle in uso in Italia, ma unicamente richiamare l’attenzione su situazioni che ne conseguono, evitando di operare “alla cieca”.