La morte per malattia infettivo-diffusiva – 3/3

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Il caso particolare delle esumazioni straordinarie dei defunti deceduti a causa di malattia-infettiva-diffusiva

Il fatto che per i defunti deceduti per malattia infettiva-diffusiva debba impiegarsi la duplice cassa, anche se destinati all’inumazione, derogandosi di necessità dalle disposizioni che l’escluderebbero (Cfr.: supra), può riproporsi nell’eventualità che sia richiesta un’esumazione straordinaria (cioè, quella che sia richiesta eseguirsi prima del del prescritto turno di rotazione per ordine dell’autorità giudiziaria per indagini nell’interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle), conduce a richiamare l’art. 84, lett. b D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., sulla base della quale tale esumazione straordinaria non è ammessa o, meglio, potrebbe essere ammessa solo quando ricorrano due condizioni:
(i) decorso di 2 anni dalla morte (non dall’inumazione!) e
(ii) il coordinatore sanitario (trascuriamo qui ogni richiamo alle vicende che hanno riguardato questa figura) dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
In altre parole, nel caso di decessi per malattia infettiva diffusiva vi è una sorta di moratoria, un “periodo di pace” (di 2 anni), nel corso del quale l’esumazione straordinaria non può avere luogo (salvi i casi di esumazioni straordinarie ordinate dall’Autorità Giudiziaria), periodo il cui decorso non esaurisce l’esigenza di opportune cautele, ma, decorso, richiede una valutazione sanitaria in relazione alla specifica malattia infettiva-diffusiva.
Qui si pone una questione ulteriore, dato che, di norma i registri considerati dall’art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. non riportano la causa di morte (o, più esattamente, non dovrebbero riportarla proprio, anche se non si ignora che prassi del tutto risalenti abbia determinato un impiego, qui o là ancora persistente, di modulistica che prevedeva l’indicazione anche di questa “informazione”).
La sola previsione per una qualche indicazione (oltretutto “schermata” da una sigla, la lettera: “Y”) in questo senso, e limitatamente alle morti da Covid-19, si è avuta con la circolare del Ministero della salute n. 818 dell’11 gennaio 2021 (citiamo solo questa, ricordando per altro che questa è la riproposizione, con “aggiustamenti” di varia natura di precedenti a (abbastanza) omogeneo contenuto).
A parte i casi dell’impiego di questa indicazione, per ogni altra malattia infettiva-diffusiva non si avrebbe (ancora una volta si ha presente come vi siano moduli dei registri cimiteriali che riportano indicazioni che non dovrebbero riportare) notizia se un dato defunto del quale sia richiesta l’esumazione straordinaria sia deceduto per malattia infettiva-diffusiva.
La questione per altro non è irrisolvibile, essendo del tutto sufficiente che, in presenza di una richiesta di esumazione straordinaria, si provveda a richiede all’ASL le informazioni del caso, non tanto in termini di conoscenza della causa di morte in via generale, ma limitatamente se la morte sia stata dovuta a malattia infettiva-diffusiva, cioè in termini di semplice: SI / NO.
Si tratta di un’informazione che appare preferibile suggerire venga rivolta all’ASL in cui è avvenuto il decesso sia perché a suo tempio destinataria della denuncia di malattia infettiva-diffusiva, sia per l’altra probabilità che altri “luoghi” (es.: comune di residenza in vita (questo spesso assente anche dai registri cimiteriali di cui sopra), comune di inumazione, ecc.) potrebbero non sempre disporre di informazioni in proposito (per quanto, almeno sulla carta, ciò non dovrebbe aversi).

E le esumazioni ordinarie?

Se in precedenza è stata presa in considerazione l’ipotesi dell’esumazione straordinaria dei feretri di persone defunte per malattia infettiva-diffusiva, non può mancarsi di considerare l’ipotesi, probabilmente ben più frequente, delle esumazioni che vengano eseguite una volta decorso il turno ordinario di rotazione, ai sensi dell’art. 82 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., tanto più che la normativa nulla dice a proposito dell’eventuale morte causata da malattia infettiva-diffusiva.
Con una certa probabilità ciò può essere dovuto al fatto che si possa ritenere che, stante il tempo decorso dalla morte, non vi siano particolari esigenze di cautela o, semplicemente, di attenzione, il ché può anche essere vero, specie per alcune delle malattie infettive-diffusiva, seppure non per tutte, dato che alcuni degli elementi eziologici di talune di queste sono particolarmente resistenti e possono conservare fattori di rischio sanitario anche per periodi temporali particolarmente lunghi.
Ma vi è anche un aspetto, per così dire, aggiuntivo, da considerare. Infatti, se vi sia stata inumazione con il dovuto impiego di una duplice cassa e, al momento dell’inumazione non sia stato ammissibile, per quanto visto in precedenza, procedere in applicazione dell’art. 75, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., in occasione dell’esumazione ordinaria il personale addettovi si troverà a dover affrontare la presenza della duplice cassa, situazione che potrebbe anche essere (per fisiologica carenza d’informazioni) una “sorpresa”.
In tal caso, potrebbe doversi affrontare lo stato della duplice cassa, magari con quella metallica più o meno incrostata da terra od altri elementi del terreno, ruggine o alterazioni da correnti elettriche vaganti, ecc. aspetto che il comune /o, il soggetto gestore) dovrebbe valutare e descrivere nel documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) dell’attività pertinente alle operazioni cimiteriali, redatto ai sensi dell’art. 26, comma 3 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m., strumento che rientra nella quotidianità, nell’ordinarietà delle attività de quo, unitamente, occorrendo, delle misure conseguenti a prevenire ogni possibile rischio.

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Sereno Scolaro

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