La morte per malattia infettivo-diffusiva – 2/3

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Le malattie infettive nelle fasi dell’immediato post mortem

Dopo il già citato art. 1, comma 2, tali situazioni sono considerate dall’art. 10 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. individuandole come una tra le cause che possono portare alla riduzione della durata del periodo di osservazione dei cadaveri, così come dall’art. 11 in relazione ad eventuali misure cautelative che siano necessarie, nonché all’art. 15, comma 3 per le celle frigorifere.

Di maggiore rilievo gli artt. 18 e 25 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.: vi è previsto che nel caso il cadavere venga deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, pur permettendosi che sia consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell’autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
Per inciso, il comma 3 dell’art. 18 ha riguardo ai casi in cui dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere sia portatore di radioattività.
Se, probabilmente, la seconda prescrizione (avvolgimento in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante) può anche essere oggetto di una qualche accettazione passiva, la prima (deposizione nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito) non è sempre “apprezzata” dai famigliari, che possono percepire una sorta di loro “spoliazione” per in fatto di non poter provvedere a che vi sia un’adeguata vestizione del corpo del proprio caro.
La cosa è del tutto comprensibile sotto il profilo umano, dal momento che un’adeguata vestizione rientra tra le pratiche socialmente considerate appropriate e congrue, in particolare considerando che la deposizione nella cassa è – in linea generale – anche un momento in cui è prestato l’ultimo saluto (e visibilità) al defunto, anche da parte di persone non strettamente famigliari (amici, colleghi, conoscenti, ecc.), per cui una vestizione adeguata assolve anche ad una funzione di “presentabilità”.
Quando vi sia morte dovuta a malattia infettiva-diffusiva, non guasterebbe che si tenesse conto anche di questi aspetti, ferme, ovviamente, le esigenze di tutela della salute pubblica.
Diverso è il caso della prestazione delle onoranze non solo per il fatto che sono consentite, ma principalmente per la considerazione che queste avrebbero ad oggetto precipuamente il feretro dopo la sua chiusura, cioè una fase rituale posteriore alla deposizione del cadavere nella cassa.
Il successivo art. 25 affronta la questione del trasporto funebre, la cui autorizzazione (rientrante tra le funzioni amministrative considerate dall’art. 13 T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e non tra le funzioni di cui all’art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m.) è rilasciata soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32 (queste disposizioni si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l’estero previsti dagli artt. 27, 28 e 29 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all’elenco relativo).
Si tratta di una disposizione che comporta come, nella fattispecie, debba impiegarsi la duplice cassa, indipendentemente dalla pratica funeraria cui si faccia ricorso e, quindi, anche nel caso in cui la persona defunta sia destinata all’inumazione, producendo una deroga de facto a quanto prescrive l’art. 75 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.
La situazione della morte dovuta a malattia infettiva e diffusiva viene considerata altresì ai successivo art. 37, comma 2 ed art. 39, comma 2 in materia di riscontro diagnostico, nonché all’art. 45, comma 3 in materia di autopsie.

Written by:

Sereno Scolaro

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