In certe situazioni mancano, per così dire, previsioni normative rispetto a situazioni che, di fatto, sono ampiamente diffuse, tanto da appare come normali.
Il riferimento è all’art. 90 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., col quale (all’interno del Capo XVIII di questo Regolamento, nazionale) sono considerate due tipologie di concessioni cimiteriali:
[A] la concessione di un’area ai fini della costruzione, da parte del concessionario, di un manufatto sepolcrale a sistema di tumulazione e
[B] la concessione di un’area cimiteriale ai fini dell’impianto di campi a sistema d’inumazione, purché dotati di adeguato ossario.
In entrambe le ipotesi, oggetto della concessione è il diritto di usare dell’area ai fini prefissi, con la differenza, lieve, che nell’ipotesi [A] il fine è individuato nel diritto di provvedere alla costruzione, fine che in realtà è intermedio, strumentale ad altro, in quanto il fine ultimo è quello di usare del sepolcro una volta costruito, mentre nell’ipotesi [B] questo aspetto è assente o, meglio, del tutto eventuale, rimesso alle scelte, se siano coerenti col P.R.C. (piano regolatore cimiteriale), del concessionario.
Elementi comuni di queste impostazioni sono:
[i] il fatto che la concessione delle aree è ammessa, costituendo una pre-condizione di legittimità per provvedervi, se ed in quanto previste dal P.R.C. (art. 91 stesso Regolamento, nazionale);
[ii] il diritto d’uso del sepolcro risponde alle riserve individuate dall’art. 93 stesso Regolamento);
[iii] l’assoggettamento, per l’intera durata della concessione, all’obbligo di mantenimento, a spese dei concessionari, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà (art. 63 stesso Regolamento, nazionale).
Per inciso, si tratta di un obbligo a carattere patrimoniale, che, venendo meno il concessionario iniziale viene a traslarsi sui suoi eredi, aspetto non sempre, non necessariamente, coincidente con le persone aventi titolo alla sepoltura, in relazione alla riserva affermata all’art. 93).
Si potrebbero approfondire altri aspetti caratterizzanti, ma potrebbe essere poco utile. Queste due tipologie di concessioni cimiteriali ([A] e [B]) sono le uniche previste (in realtà, andrebbe ricordata anche la previsione dell’art. 100, comma 2 stesso Regolamento, ma a parte la peculiarità soggettiva anche questa può ricondursi alle precedenti).
Nel più volte richiamato D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. (così come in tutta la normativa precedente in questa materia) non è rinvenibile una qualche altra ipotesi, consistente in una pratica che è tanto diffusa da apparire normale, in un certo qual senso perfino <standard, cioè quella il cui il diritto di uso di un sepolcro abbia a proprio oggetto un manufatto sepolcrale costruito dal comune (o, anche, in caso di affidamento del servizio a terzi, dal soggetto gestore), pratica che viene così a costituire, anche se de facto, una terza tipologia, che chiameremmo: [C].
Potremmo anche auto-contraddirci sull’affermazione per cui solo le ipotesi [A] e [B] sono previste, richiamando l’art. 85, comma 1 stesso Regolamento,, nazionale, laddove di parla di: “… cellette o loculi [(a)] posti entro il recinto del cimitero ed [(b)] avuti in concessione,” dato che questa disposizione regolamentare risulta essere sostanzialmente il solo elemento che consente un qualche riferimento di tal fatta, anche se il richiamo alla disposizione faccia riferimento alle sole cassette ossario.
Ma nei fatti queste situazioni sono, e molto largamente, presenti sia per manufatti, sempre a sistema di tumulazione, per l’accoglimento di [1] feretri, [2] cassette ossario e, per l’art. 80, comma 3 (ma anche comma 4) stesso Regolamento, nazionale, [3] urne cinerarie.
La carenza, fatti salvi riferimenti appena fatti, di disposizioni a sostegno della prassi della costruzione di manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione da parte del comune (o, del soggetto gestore) non costituisce un comportamento indebito, ma afferisce a quelli spazi di autonomia, anche gestionale, indubitabilmente sussistenti in capo ai comuni, in quanto titolari della funzione cimiteriale, regolabili con lo strumento del Regolamento comunale di polizia mortuaria. Questo anche a motivare come in precedenza sia stato utilizzato l’aggettivo “nazionale” per evidenziare la distinzione.
Piuttosto, l’elemento che pare importante sottolineare è altro, cioè il cambiamento dell’oggetto della concessione, con i suoi effetti.
Come visto, nelle ipotesi [A] e [B] oggetto della concessione è l’area, oggetto da cui conseguono effetti, alcuni dei quali ricordati in precedenza.
Al contrario, nell’ipotesi [C] oggetto della concessione cimiteriale non è il diritto d’uso, con le sue peculiarità nei 2 casi, dell’area concessa, quanto il diritto d’uso dello spazio interno dato dal manufatto sepolcrale costruito dal comune (o, dal soggetto gestore), cosa che vale, al di là delle specifiche denominazioni, a volte anche variabili nelle sedi locali, per l’accoglimento, in tumulazione, o di feretri, o di cassette ossario, o di urne cinerarie (e, a date condizioni costruttive, anche con possibili promiscuità tra questi … “contenitori”).
Questo diverso oggetto delle concessioni cimiteriali, determina conseguentemente diversità anche negli effetti e va tenuto adeguatamente presente.
A titolo di esempio, si consideri solo, per mere ragioni di brevità espositiva, la previsione del (già citato) art. 63 medesimo Regolamento, nazionale, in quanto nell’ipotesi [C] la proprietà del manufatto sepolcrale a sistema di tumulazione (quali siano i “contenitori” accolti o a cui sia destinato) è, e rimane sempre, in capo al comune, su cui grava l’adempimento delle obbligazioni … per tutta la durata della concessione.
Questa indicazione riferita alla durata è, intenzionalmente, erronea, in quanto la durata della concessione riguarda i concessionari e/o loro aventi causa, in relazione al diritto di uso del singolo “spazio interno” (chiamiamolo: vano?), ma non il comune che non “usa” il singolo posto, ma lo pone (questa volta, si in termini di durata) a disposizione delle persone od enti concessionari. Già solo quest’osservazione consente di cogliere la netta differenza quando venga a mutare l’oggetto della singola concessione cimiteriale.
Ma questo è solo uno degli effetti che si generano col diverso oggetto delle concessioni cimiteriali.